mercoledì 18 gennaio 2017

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2017

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 17 gennaio 2017, n. 8 (Allegato n. 3).

Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi rispetto all'anno precedente.

Ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 27 novembre 2016, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016, nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni e ai limiti di reddito, in via previsionale, per l'anno 2017, mentre fissa all'1,37 l'aumento per le indennità.




mercoledì 4 gennaio 2017

Accoglimento parziale della domanda e soccombenza reciproca: cosa cambia ai fini del governo delle spese processuali? (Cassazione n° 6860/2015)



In questo interessantissimo precedente (Sentenza n° 6860/2015), gentilmente segnalatomi dall'amico e collega avv. Bruno Spagna Musso, la Cassazione fa chiarezza sulla differenza pratica che intercorre tra l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca. 

In particolare l'accoglimento parziale della domanda processuale si ha quando il convenuto si limita a difendersi dalla pretesa dell’attore perché la ritiene eccessiva o solo in parte fondata

In questo caso, se il giudice accoglie solo in parte la domanda dell’istante non ricorre una ipotesi di “soccombenza reciproca” che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite ai sensi del novellato art. 92 cpc.

Si ha invece soccombenza reciproca in caso di pluralità di pretese contrapposte, presentate da entrambe le parti, l’una rivolta contro l’altra in modo reciproco. 

In pratica, ricorre tale ipotesi quando il giudice rigetta una parte delle domande di un soggetto e, contemporaneamente, anche una parte delle domande dell’altro soggetto.


Solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso (oltre l'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), il novellato art. 92 cpc prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Alla luce del suddetto chiarimento, è evidente che nei giudizi previdenziali ed assistenziali, lo spostamento della decorrenza operata dal CTU non integra l'ipotesi di soccombenza reciproca (che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite) ma esclusivamente un accoglimento parziale della domanda processuale.

A ciò si aggiunga che per la fase di ATPO, ai sensi della dichiarazione di valore ex all'art. 152 disp. att. cpc, i compensi di causa, a mio modesto avviso, andrebbero di volta in volta quantificati come scrissi in questo mio ARTICOLO.

A seguire il testo integrale della Sentenza, liberamente scaricabile.

martedì 20 dicembre 2016

Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito dinuova certificazione sanitaria ex art. 149 disp.att.cpc (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1773/2016)


Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo ho da sempre sostenuto la pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.att. cpc (aggravamento in corso di causa) e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata successivamente al deposito della CTU contestata.

L' art. 149 disp.att. cpc infatti recita: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

Del resto la L. 111/2011 (di conversione del D.L. 98/2011 introduttivo del procedimento ex art. 445 bis cpc) non ha nè abrogato la suddetta disposizione nè l'ha relegata ad una sola, eventuale, fase di giudizio. 

Tuttavia una corrente - fortunatamente minoritaria - della magistratura del lavoro, ritiene che nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo non sarebbe possibile prendere in considerazione gli aggravamenti verificatisi in corso di causa, in quanto l'eventuale successiva CTU dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul complesso patologico cristallizzatosi nella prima fase di giudizio.

Sull'argomento, quindi, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente (Sentenza n° 1773/2016) della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa  in cui, in un giudizio di opposizione ad ATPO negativo patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Chiara Cucinella ha preso espressa posizione, motivando in maniera precisa e minuziosa la possibilità di depositare la nuova certificazione sanitaria maturata nel corso di giudizio.   


Carmine Buonomo









venerdì 16 dicembre 2016

E' consentito il ricorso giurisdizionale avverso il verbale di invalidità negativo, anche se nel frattempo sia stata proposta nuova domanda amministrativa.


Tra le righe della sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 24974 del 6 dicembre 2016, è possibile intravedere l'ammissibilità dell'impugnazione in sede giurisdizionale di un verbale di invalidità, cui nel frattempo abbia fatto seguito una nuova domanda amministrativa.
E' noto che, una volta ricevuta la comunicazione di esito negativo del procedimento amministrativo per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, il cittadino abbia dinanzi a sè due possibili strade:
  • presentare nuova domanda amministrativa (o c.d. di "aggravamento" qualora si parta da un riconoscimento di almeno 33% di invalidità civile o un riconoscimento dell'handicap semplice e si punti al riconoscimento di una percentuale maggiore o dell'handicap grave);
  • presentare ricorso giurisdizionale entro i sei mesi dal ricevimento del verbale negativo.
E' possibile avviare contemporaneamente entrambe le procedure (ricorso giurisdizionale e domanda amministrativa di aggravamento)?
Ipotesi 1
se è stato presentato ricorso giurisdizionale 
può proporsi nuova domanda amministrativa?
In questo caso, l'avvio del procedimento giurisdizionale non consente di proporre nuova domanda amministrativa.
Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 (che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/1984 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati Inps) - i soggetti che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Circolare Inps n.97 del 6.8.2009).

martedì 13 dicembre 2016

Servizio Le Iene "Difendersi da chi ti deve difendere"


In riferimento al servizio "Difendersi da chi ti deve difendere" mandato in onda dalla trasmissione "Le iene" nella puntata dell’11/12/2016 (LINK), ritengo opportuno evidenziare quanto segue.

Il conduttore ed i soggetti intervistati confondono, sicuramente in buona fede, il "gratuito patrocinio" (o patrocinio a spese dello Stato:  L. n. 134/2001; D.P.R. n. 115/2002, artt. dal 74 al 141) con la gratuità dell'attività di consulenza offerta dagli enti di patronato.

I patronati, per legge, devono fornire assistenza gratuita ai cittadini per 92 famiglie di servizi, TRA CUI - SALVO ECCEZIONI - NON E' ASSOLUTAMENTE INCLUSA L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA (D.M. 193/2008 E L. 152/2001).

E’ pacifico e quindi fuori discussione che, in regime di gratuito patrocinio, l’avvocato non possa chiedere all'assistito ulteriori somme rispetto a quelle liquidategli dal Giudice.

Tuttavia nel servizio in oggetto, l’ammissione al gratuito patrocinio non solo è dubbia ma non viene nemmeno provata con l'esibizione della relativa delibera!!!

I protagonisti del servizio, infatti, iniziano parlando di gratuito patrocinio, poi cambiano dicendo che "..l’avvocato del patronato è gratis" ed infine si spingono addirittura ad affermare con lucida veemenza (lo dice persino l’avv. Arnone nell’intervista) che "…l’avvocato lo paga il patronato!!!" (con quali fondi, peró, non lo dice).

Il legale del patronato, ferma la gratuità della consulenza prevista per legge, in alcuni casi può concordare a priori con l’assistito che quest'ultimo non versi alcuna spesa legale in caso di esito negativo della controversia: ciò è possibile in quanto i giudizi di previdenza ed assistenza sono esenti per alcune attività (es. costi notifiche e registrazione); inoltre i nuclei familiari con redditi inferiori a precisi limiti di legge possono godere dall’esonero del pagamento del contributo unificato e dalla condanna alle spese di lite in caso di soccombenza.

In questo ultimo caso, l’avvocato di patronato può quindi decidere di "investire" il suo tempo e denaro sul buon esito della controversia e quindi, in caso di sconfitta, accollarsi totalmente le spese vive anticipate per la causa.  

Nei frequentissimi casi, invece, di compensazione integrale o parziale delle spese di lite da parte del giudice, non esiste alcuna convenzione legale con i patronati che possa imporre all’avvocato di non chiedere al cliente le spese di giudizio sulla base di un accordo (c.d. preventivo) preventivamente sottoscritto tra le parti o, in alternativa, sulla base di formale nota spese redatta ai sensi del D.M. n° 55/2014.

La cosa che mi ha lasciato interdetto è la circostanza che la protagonista del servizio dichiara che l’avvocato del patronato le avrebbe "estorto" il 50% degli arretrati; successivamente, e non ne capisco il motivo, per la gestione della pratica del secondo figlio la stessa si è rivolta senza pensarci due volte allo stesso ufficio (???). 

Successivamente, nel corso dell’intervista, si materializza un non meglio specificato contratto con l'avvocato.

Alla domanda dell’intervistatore se la signora avesse mai sottoscritto alcun mandato (non si capisce  cosa c’entri il mandato col contratto/preventivo esibito), questa prima dice di non aver mai firmato alcunché (ed allora non si spiega nemmeno a che titolo abbia poi incassato i soldi della causa), poi dice "penso di no", poi ancora di non ricordare ed infine che la firma non le sembra la sua... però sull'argomento la Iena soprassiede!!!

Se la firma veramente non fosse stata la sua, per amore di giustizia, l’intervistatore avrebbe dovuto interessare quanto meno un grafologo per fare chiarezza sulla realtà dei fatti.

Per quanto invece riguarda i componenti della seconda famiglia intervistata, questi affermano di non aver corrisposto nulla all'avvocato perché non si sarebbe presentato all’appuntamento trappola (concordato con i carabinieri) per versargli il pagamento in "nero".

A questo punto, però, la famiglia, senza entrare troppo nei dettagli, dice di aver subito e subire ancora le conseguenze una disastrosa procedura di pignoramento intentata dall’avvocato.

E’ evidente che il giudice dell’esecuzione ha potuto disporre l'assegnazione delle somme in favore dell'avvocato solo sulla base di un'approfondita istruttoria che, presumo, avrà portato alla luce le inadempienze (taciute nella trasmissione) di parte debitrice.

Nel servizio, quindi, come purtroppo è usanza di parte del giornalismo, si è partiti da una notizia di cronaca presumibilmente vera, distorcendone ed amplificandone al massimo solo gli aspetti negativi, e costruendo in tal modo un servizio-scandalo facendo leva sulla sempre più martoriata figura degli avvocati.

Quindi, nella viva speranza che la Giustizia possa far luce sulle effettive responsabilità di quanto denunciato, anche al fine di evitare il nascere di una ingiustificata "caccia alla strega", si invitano i lettori e agli utenti dei Patronati/CAF a documentarsi prima su quanto accaduto e, solo successivamente, a trarne le dovute conclusioni.

Non dimentichiamo, infatti, la c.d. “presunzione di innocenza” ovvero il sacrosanto principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva.

Carmine Buonomo