giovedì 3 febbraio 2022

Il coniuge separato - per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti - ha diritto alla pensione ai superstiti (Circolare INPS n° 19/2022)


L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con circolare n° 19 del 01/02/2022, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.
Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni di cui al paragrafo 2.1 della circolare n. 185 del 2015, ove incompatibili con la presente circolare.





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