Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'interessantissimo precedente condiviso.
In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).
E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).
Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.
In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).
E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).
Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.
Carmine Buonomo
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