mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.













1 commento:

  1. A tale proposito vorrei sottoporle il seguente quesito. Reputa corretto che venga liquidata la prestazione dal 1° giorno del mese successivo all'invio del modello ap93 anziché da quando è effettivamente maturato il requisito reddituale? Esempio riconoscimento sanitario risalente al 2018. Maturazione del requisito reddituale 2019. Invio modello ap93 nel giugno 2020. Liquidazione prestazione dal luglio 2020 da parte dell'inps. Non dovrebbe ridare gli arretrati dal luglio 2019?

    RispondiElimina