martedì 28 luglio 2015

Il rimborso delle pensioni, ecco come ottenerlo



Articolo della collega avv. Adriana Lauri, pubblicato su Vomero Magazine.


Il 30 aprile scorso la Corte Costituzionale con sentenza numero 70/15 si è pronunciata fornendo il via libera all’indicizzazione delle pensioni relative al biennio 2012 -2013. 
In particolare, con la citata sentenza, la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici tanto voluto dal governo Monti, giudicandolo in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi il legislatore soprattutto per la conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. 
Questo significa che l’Inps dovrà rimediare a tale “fermo” dell’indicizzazione e rimborsare i pensionati di una somma pari a circa, si vocifera, 6 miliardi di euro. 
A regolarizzare il tutto, è intervenuto nell’immediato, il legislatore con l’emanazione di un apposito decreto anche definito “decreto rimborsi” (D.L. num. 65/15), il quale prevede, però, il rimborso soltanto parziale delle “somme arretrate" con effetto dal 1° agosto 2015 in un’unica soluzione.
Il rimborso interesserà 3,7 milioni di pensionati, ovvero coloro che percepiscono una pensione di importo superiore ad euro 1443,00, ne resteranno fuori, circa 670 mila pensionati tra quelli “potenzialmente interessabili alla sentenza”, ovvero coloro che fruiscono di una pensione di importo superiore a 2.810,00. 
Pertanto, chi percepisce un trattamento pensionistico fino a 1.700,00 euro lordi al mese avrà un rimborso di circa 750,00 euro, mentre chi percepisce una pensione di importo fino a 2.200,00 lordi euro, percepirà un rimborso di circa 450,00 euro, infine, coloro che hanno un reddito pensionistico superiore a 2.810,00 euro mensili, non avranno nulla. 
Dunque la parte più consistente di denaro sarà destinata alle fasce di reddito più basse o meglio ai percettori di trattamenti pensionistici più bassi, mentre, man mano che l’importo della pensione aumenta la cifra si ridurrà progressivamente fino ad annullarsi del tutto. 
Appare evidente dunque, che la normativa emanata per regolamentare il rimborso delle pensioni, ad oggi, tende più alla salvaguardia delle finanze dello Stato che al diritto del singolo pensionato. 
Per effetto del Decreto Legge num. 65/15, i pensionati verranno rimborsati solo parzialmente. A partire dalla fascia di reddito più bassa (importo pensione lorda 1450,00), perderanno una somma che va dal 66,41% fino ad arrivare al 100% per coloro che percepiscono una pensione lorda superiore ad euro 2.810,00. 
Ad esempio chi è titolare di una pensione lorda pari ad euro 1.450,00 percepirà la somma di euro 644,73 a titolo di arretrati a fronte della somma di euro 1.919,65 spettante per effetto della incostituzionalità della Legge Fornero, chi ha una pensione lorda di euro 2.300,00 percepirà la somma di euro 503,57 anzicchè quella di euro 4.626,68. 
A questo si aggiunga la perdita sul ricalcolo del trattamento pensionistico, per gli anni futuri, a partire dal 1.1.2016, stante una base di partenza più bassa di quella reale. 
Le somme ottenute a titolo di arretrato, sono soggette a tassazione separata poichè si applicherà l’aliquota IRPEF compresa tra il 23% e il 29%, mentre all’importo di competenza del 2015 sarà applicata la tassazione standard, non potendosi considerare tali somme come “arretrate”. 
Il pensionato può avanzare richiesta all’Inps solo telematicamente quindi è necessario avere un Pin personale o recarsi presso un intermediario abilitato (consulentedel lavoro, patronato, avvocato etc…). L’Inps potrà procedere con l’accoglimento della domanda (totale o parziale), con un rigetto, o non rispondere affatto. 
In questa ultima ipotesi, ai sensi dell’art. 7 della legge 533/73, la richiesta si deve intendere respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, per la formazione del silenzio rifiuto. 
In tutte le ipotesi in cui il pensionato non riterrà soddisfatta la sua pretesa, potrà presentare un ricorso amministrativo, decorsi 90 giorni e se ancora una volta, non ha avuto il riscontro desiderato, potrà proporre azione giudiziaria.

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