martedì 22 novembre 2016

Invalidita', visite di revisione e semplificazioni per i neomaggiorenni: la Circolare INPS


Con la Circolare numero 10 del 23 gennaio 2015, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi alle novità in merito all'accertamento sanitario di revisione introdotte dall'art. 25, comma 6 bis, Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014.


La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO? 


Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento. 

Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.

Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex, che in una analisi della Circolare fa notare anche come "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex:Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.

giovedì 17 novembre 2016

Anche in caso di cartella esattoriale non opposta, il termine di prescrizione è sempre quinquennale (SS.UU. Cassazione, Sentenza n° 23397/2016)


Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali totalmente altalenanti, hanno finalmente preso una posizione ferma ed irremovibile sul termine prescrizionale da applicare in caso di esecuzione fondata su cartella esattoriale per crediti contributivi INPS non opposta.

Nel provvedimento si legge, in estrema sintesi, che la prescrizione è sempre quinquennale, dal momento che la cartella non opposta non può essere giuridicamente equiparata ad una sentenza passata in giudicato.

Ringrazio la collega avv. Eleonora Campione per la preziosissima segnalazione. 

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile.

Carmine Buonomo


mercoledì 16 novembre 2016

E' irrilevante, al cospetto delle norme di legge, il contenuto dei Messaggi INPS (Cassazione, ordinanza n° 3517/2014)


Sebbene questo precedente risalga ad un paio di anni fa, è sempre bene tenerlo in considerazione, soprattutto quando l'INPS - con i propri messaggi  - stravolge la legge e statuisce in totale difformità.

Ringrazio l'amico e collega avv. Domenico Raffaele Addamo per la preziosa segnalazione.

Carmine Buonomo

lunedì 31 ottobre 2016

Tribunale Napoli 09/11/2016, Giornata di studio "Le criticità del processo previdenziale ed assitenziale"

Allego la locandina della prossima giornata di studio in materia previdenziale ed assistenziale, in cui ho il piacere di intervenire come relatore insieme agli amici e colleghi avv.ti Gaetano Irollo, Alessandro Faggiano, Maria Elena Sassone e Patrizia Maestripieri.

L'evento è per il giorno 09/11/2016 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30) presso la sala UIF (pal. B, piano 1) del Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli.

E' stata richiesta l'attribuzione di crediti formativi al competente COA di Napoli.


giovedì 27 ottobre 2016

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità ed inabilità civile si deve far riferimento alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili (Cassazione, sentenza n° 21529/2016)



Facendo seguito all'articolo dell'amico Carlo Giacobini che pubblicai QUI, segnalo la recentissima sentenza n° 21529/2016 della Sezione Lavoro della Cassazione, secondo cui il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile (e di conseguenza anche all'assegno di invalidità civile) deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, AL NETTO degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'utilissima segnalazione.



giovedì 20 ottobre 2016

Tribunale di Napoli Nord in Aversa: nuovi modelli Sezione Lavoro per richiesta copia dei Decreti di omologa e delle Sentenze

Allego i nuovi modelli distribuiti dalla sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord in Aversa per la richiesta copie dei Decreti di Omologe e della Sentenze.

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Di Tella per la gentile segnalazione.

Modello 1 - Decreti di Omologa

giovedì 6 ottobre 2016

Pensioni di reversibilità: i chiarimenti dell’INPS (comunicato stampa del 28/09/2016)


Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, è opportuno precisare che la circolare n.195 del 30 novembre 2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995. 

La posizione dell’Istituto è esplicitata nella precedente circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in cui sono state riconfermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, emanata a seguito di parere ministeriale in merito.

In particolare, il paragrafo 2.2 della circolare n. 195/2015, fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all’Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al fisco, tra cui i redditi non assoggettabili ad Irpef e il Tfr, che sono necessari per calcolare l’importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).

Tuttavia, la stessa circolare specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF.

giovedì 29 settembre 2016

XIV Congresso SISMLA 13 e 14 ottobre 2016 - Assemblea Nazionale

Ho il piacere di condividere la locandina ufficiale dell'Assemblea Nazionale SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) che si terrà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli nei giorni 13 e 14 ottobre p.v.
Sono previsiti crediti formativi per i medici e per gli avvocati.
Il programma completo del congresso è consultabile al seguente LINK.

Carmine Buonomo

Indebito pensionistico, genericità della richiesta ed inversione dell'onere probatorio (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6466/2016)


Sempre in tema di indebito previdenziale ed assistenziale (LINK1, LINK2), allego un ulteriore, interessantissimo, precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6466/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Giordana Golino.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Carmine Buonomo


mercoledì 28 settembre 2016

Trasformazione invalidità civile in assegno sociale e ricostituzione reddituale (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6703/2016)

Come ho già avuto modo di approfondire in altri articoli (LINK1, LINK2, LINK3), i titolari di invalidità / inabilità civile, al compimento dell'età prevista per legge (attualmente: 65 anni e 7 mesi), ottengono automaticamente la trasformazione della prestazione in godimento in assegno sociale.
Solo in questo caso, però, l'INPS anzichè prendere come parametri di riferimento i redditi coniugali, deve considerare i soli redditi personali (ed in particolar modo i limiti reddituali previsti per la prestazione goduta).
Sull'argomento allego, pertanto, un "illuminante" precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6703/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Adriana Lauri, in cui il magistrato condanna l'Istituto resistente a ricostruire e quindi a corrispondere l'assegno sociale (rectius la conversione dell'INVCIV in AS) in misura intera, parametrandolo quindi ai soli redditi personali del beneficiario.  

Carmine Buonomo 

martedì 27 settembre 2016

Indebito previdenziale: Sentenza del Tribunale di Napoli sulla sanatoria ex L. 412/91 e sull'inversione dell'onere probatorio derivante dalla genericità delle richieste INPS

In riferimento all'oggetto, posto un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5913/2016, G.L. d.ssa M.R. Palumbo), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Giuseppe Cristallino, in cui il magistrato prima offre una panoramica completa della sanatoria prevista dall' art. 13 L. 412/1991 e del termine annuale concesso all'INPS per procedere all'eventuale recupero e poi conclude stabilendo che "l'onere di contestazione di parte ricorrente sorge solo in presenza di una precisa deduzione delle circostanze poste a fondamento delle richieste di rimborso".
Tale ultimo principio, egregiamente ripreso dalla d.ssa Palumbo, è stato compiutamente affrontato nella "illuminante" Sentenza n° 198/2011 della Cassazione che troverete QUI .

Carmine Buonomo   

venerdì 23 settembre 2016

Nullità della CTU (Cassazione Civile, Sentenza n° 17032/2016)


Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. 

La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. 

È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.

mercoledì 21 settembre 2016

Inserimento PEC univoca INAIL nel RegistroPPAA


Tutti voi ricorderete che, a far data dall'agosto 2014, a causa di una insensata modifica normativa, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) era divenuto inutilizzabile come registro per le notifiche in proprio a mezzo PEC (link all'articolo).

A seguito di tale innovazione legislativa, unico registro valido da cui poter estrapolare gli indirizzi PEC per la notifica alle amministrazioni pubbliche risultava il cosiddetto "RegistroPPAA" consultabile, previa autenticazione, dall Portale dei Servizi Telematici (PST).

Inutile dire che, in mancanza di una sanzione certa, pochissime amministrazioni hanno comunicato la propria PEC al registroPPAA con la conseguenza che, soprattutto per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, fino ad oggi non è stato possibile procedere con la notifica telematica.

Specifico che, ad oggi, l'INPS non ha ancora provveduto a comunicare la propria PEC univoca al registro; la conseguenza dell'inerzia dell'Istituto è che i costi delle notifiche cartacee, in quanto esenti per materia, gravano ancora totalmente a carico della collettività.

In data odierna ho invece scoperto, con immensa soddisfazione, che l'INAIL si è premurato di comunicare la propria PEC univoca al RegistroPPAA e quindi, solo nei confronti di quest'ultimo, si potrà regolarmente procedere con la notifica telematica.

                             


L'indirizzo PEC pubblico dell'INAIL è pertanto:

Inutile ribadire che, qualora vogliate invece notificare ad un procuratore costituito INPS o INAIL,  la notifica PEC è sempre possibile, dal momento che per legge tutti (o quasi) gli indirizzi dei professionisti sono rinvenibili sul c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile, sempre previa autenticazione, sul Portale dei Servizi Telematici.     

Carmine Buonomo

giovedì 15 settembre 2016

Certificazione reddituale ai fini previdenziali ed assistenziali: istruzioni e modulistica Agenzia Entrate



L'Agenzia delle Entrate specifica che per ottenere l'esenzione dal bollo per i certificati reddituali previdenziali ed assistenziali deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'interesse a ricorrere contro l'Istituto (rigetto istanza e/o provvedimento riduzione della percentuale di invalidità), nonchè attestazione del legale relativa al mandato ricevuto per ricorrere.


Allego, quindi copia del relativo avviso affisso nei vari uffici, modello di richiesta del relativo certificato nonchè facsimile del modello F23 da pagare (insieme alle marche da bollo) in caso di mancata esenzione.

venerdì 9 settembre 2016

Ammissibilita' dell'opposizione all'estratto di ruolo per contributi I.V.S. (Sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n° 5344/2016)

Gli amici e colleghi avv.ti Mirko Acqua ed Orsola Ferone (http://www.studioacquaferone.it) ci segnalano un interessantissimo provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5344/2016, G.L. dr. De Matteis) in cui, in un giudizio patrocinato dal loro studio, è stata accolta l'opposizione ad estratto di ruolo per mancato pagamento di contributi I.V.S. 


Nel merito il giudice ha ritenuto che "il ricorrente ha depositato un estratto di ruolo senza che alcun ulteriore atto qualificabile come esecutivo sia stato iniziato nei suoi confronti, intendendo produrre un'azione di accertamento negativo": pertanto ritiene ammissibile il suddetto accertamento negativo, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore.


Il giudice chiarisce altresì che "l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del Giudice (Cassazione Lavoro n° 7096/12)". 

Pertanto essendo decorsi piu' di dieci anni dalla notifica della cartella il ricorso è stato accolto nel merito con vittoria di spese.

A seguire il testo integrale del provvedimento.

lunedì 5 settembre 2016

Reiezione domanda di assegno sociale per separazione legale senza assegno di mantenimento


l'INPS ha iniziato a respingere le domande di assegno sociale di cittadini che, pur in possesso del requisito reddituale richiesto, sono separati legalmente senza assegno di mantenimento in quanto negli accordi tra le parti, non è stato previsto. 
Le sedi territoriali dell’Inps stanno applicando le direttive della sede centrale dell’Istituto impartite con una nota interna. 
L'Inps, nel sottolineare che l’assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico e che ha “natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito” deduce l'esistenza o meno dello stato di bisogno dall'unica circostanza che il richiedente abbia chiesto o meno l'assegno di mantenimento.
Secondo l’Inps con la rinuncia al mantenimento si deduce l’autosufficienza economica che non può cambiare in un “breve lasso di tempo” diventando situazione di bisogno che “sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”, per cui la prestazione assistenziale….(che come detto ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta. 
Il parere della Consulenza Legale INCA , circa la possibilità di contrastare in contenzioso la posizione INPS, non è positivo, visti anche i precedenti giudizi. Recentemente, si è concluso avanti la Corte di Cassazione un contenzioso promosso a Torino da due cittadini formalmente nullatenenti nel corso del quale è stato dato rilievo a “indicatori” collegati al tenore di vita quali, tra gli altri, il pagamento di un elevato canone di locazione abitativa e addirittura il sostegno economico ricevuto dai figli (Cassazione, sentenza n. 14210 del 2013).
Il cittadino che si trova in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale che può continuare ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte attraverso la pensione di reversibilità che si innesta proprio sul diritto agli alimenti.
La scelta da parte del coniuge più debole di rinunciare all’assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell’altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, rischia di metter in luce un intento elusivo e di dar corpo ad una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all’accesso alla prestazione. 
Peraltro, se, successivamente alla separazione, conclusasi con una dichiarazione di autosufficienza reddituale, si siano verificate le condizioni di bisogno, il soggetto può chiedere una modifica degli accordi e rivendicare un assegno a carico del coniuge in ragione di detta sopravvenienza (Tratto da circolare INCA n°111 del 23 ottobre 2015).

Un interessante articolo che, viceversa, tratta il caso in cui la reiezione/revoca dell'assegno sociale avvenga perchè i coniugi separati continuano a condividere lo stesso tetto: LINK 

Diverso è il caso, invece, in cui l'ex non provveda al versamento dell'assegno di mantenimento pattuito: LINK

mercoledì 10 agosto 2016

La rinuncia all'eredita' fa perdere il diritto a percepire la pensione di reversibilita'?


Molte persone mi chiedono se, la rinuncia all'eredità del defunto coniuge, comporta automaticamente la perdita del diritto a percepire anche l'eventuale pensione di reversibilità che sarebbe spettata.

Sul punto, posso tranquillamente affermare che l'eventuale rinuncia all’eredità non pregiudica in alcun modo alcun diritto pensionistico, ma fa perdere solo il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto prima della morte.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987, ha specificato che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perche' spettante anche in caso di rinunzia all'eredita' e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra piu' aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilita' del diritto). 

Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;
Acquistandosi, dunque, la pensione di reversibilita' iure proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilita' ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perche' crea disparita' di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perche' appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne e' l'evenienza che, per effetto di cio', il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione; 

E', infine, incoerente, col disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

martedì 26 luglio 2016

Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)


Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. 
Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.


martedì 12 luglio 2016

Evento Formativo "P.C.T. e Deonotologia Forense", Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), 13 luglio 2016

Allego la locandina del prossimo incontro formativo dal titolo "Il Processo Civile Telematico e Deontologia Forense", organizzato dall'OUA e dai C.d.O di Napoli e S. Maria C.V.,  che si terrà mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 11 presso l'Ufficio di Presidenza (2 piano) del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce).

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 3 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo