giovedì 18 marzo 2021

E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".

La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 3 marzo 2021

Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa

Capita spessissimo che alcuni verbali INPS di accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o della sordità (L. 381/1970), riportino la frase "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5". 

Ma la cosa ancora più grave è che anche quando sussistono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012 viene comunque eccepita l'assenza delle seguenti voci:

1) portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8, L.449/1997) per acquisto auto con modifiche (*);

2) invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);

3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada.

(*) le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono alternative e quindi non possono essere cumulate. 

La diretta conseguenza è che l'Agenzia delle Entrate interpreta tali omissioni come motivo di esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali del settore auto: esenzione dal pagamento del bollo e detrazione Irpef del costo di acquisto dell'autovettura.
I concessionari auto rifiutano di applicare l'IVA al 4% sul costo di acquisito dell'autovettura. 
Per non parlare, infine, della mancata concessione del c.d. contrassegno invalidi. 

Per porre rimedio a tale "empasse" è possibile richiedere in autotutela al Centro Medico legale INPS di competenza territoriale la rettifica del verbale se, ovviamente, ricorrono i presupposti sanitari.
Ritenendo di fare cosa gradita, posto il realtivo modello da utilizzare e una scheda esemplificativa diciture / benefici.

Carmine Buonomo