venerdì 26 luglio 2013

Facsimile istanza di autorizzazione al CTU a valutare documentazione sanitaria successiva alla domanda giudiziale

Viste le continue richieste, e nella speranza di fare cosa gradita a tutti i lettori, provvedo a pubblicare il relativo modello.
Carmine Buonomo

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lunedì 22 luglio 2013

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione (Cassazione civile sez. VI, 08 luglio 2013, n. 16972)


La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.

venerdì 19 luglio 2013

Corte Costituzionale: congedi anche ai parenti e affini di terzo grado


La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta nuovamente sulla materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Per comprendere la portata e l’impatto della Sentenza è necessario ripercorrere la storia normativa.

I congedi retribuiti biennali sono stati inizialmente introdotti dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”.

Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto (al coniuge, ai figli conviventi).

Ma è stato il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 a rivedere profondamente la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazione. 

lunedì 15 luglio 2013

Falsi invalidi doc? finalmente l'INPS dà i numeri


Da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, l'ennesima (almeno la quinta/sesta da metà degli anni '80) verso i cosiddetti "falsi invalidi", ovvero coloro che ricevono una pensione di invalidità senza essere persone invalide, a seguito di truffe, magari con connivenze con funzionari di enti o medici delle commissioni mediche.

Una campagna che ha ben veleggiato sorretta dai venti della crisi e della moralizzazione (della politica, dei fannulloni nelle pubbliche amministrazioni, dei bamboccioni, ecc).
I titoli sui giornali si sono sprecati: "Napoli: falsi invalidi leggono e camminano", "E' falso un invalido su 4", "Con i soldi dei falsi invalidi la camorra paga gli stipendi del clan", "Cieco e guida l'auto", "Ciechi che leggono i giornali. Paralitici che guidano e camminano.
Quello dei falsi invalidi in Italia è un universo che non conosce confini", "..si risparmieranno miliardi" in cui oltre al tema della truffa si annidano anche i luoghi comuni per cui i disabili non leggerebbero, non camminerebbero, non guiderebbero l'auto, non lavorerebbero.....
Ora a distanza di tre anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua in una intervista sul Corriere della sera : "Dall'inizio del 2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439 e quelle arrestate 301"

lunedì 8 luglio 2013

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
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lunedì 1 luglio 2013

Pensione di inabilità civile e limite reddituale personale: art. 10, commi 5 e 6, D.L. 28/06/2013 n° 76



Nel Decreto Legge 28/06/2013 n° 76 ("Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti")  è stata inserita un'importantissima disposizione che porrà fine (se convertita in legge) all'annosa questione sui limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente al comma 5 dell'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali") si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Ma il Governo si spinge anche a specificare, al successivo comma 6, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto  provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".