giovedì 21 aprile 2022

Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.

Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.

Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.

Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.

Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:

1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;

2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.

Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";

Carmine Buonomo



 

   

    

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