giovedì 10 aprile 2014

Indennità di accompagnamento agli stranieri senza carta di soggiorno (Cassazione, sentenza n° 8069/2014)


Anche se titolare del solo permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, non essendo più necessaria, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, l’ulteriore condizione della titolarità della carta di soggiorno. 
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 8069 del 7 aprile 2014
La Suprema corte ha così accolto il ricorso dell’unica erede - straniera - di una assistita INPS, che si era vista negare il diritto a riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di accompagnamento spettante a detta assistita: secondo l’Istituto, l’erede non aveva diritto alla prestazione in quanto straniera priva della carta di soggiorno. 
Il diritto in parola era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’Istituto, ritenendo che la spettanza del diritto, ai sensi dell’art. 80, co. 19, Legge n. 388/2000, fosse subordinata non solo al possesso del permesso di soggiorno ma anche alla titolarità della carta. 
I Giudici di legittimità, cui l’erede aveva fatto ricorso per la Cassazione della sentenza d’appello, avevano richiamato le sentenze nn. 306/2008, 11/2009 e 187/2010, con le quali la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 80 nella parte in cui escludeva il diritto all’indennità in esame per gli stranieri privi della carta di soggiorno. 
I Giudici costituzionali avevano spiegato che “se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani”. 



Fonte: FISCOPIU'

Nessun commento:

Posta un commento