mercoledì 28 aprile 2021

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)

Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK),  l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.

Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.

Carmine Buonomo 



















3 commenti:

  1. Gentile collega, ho estremo bisogno di un suo consiglio professionale. In un mio procedimento di ATP per un accompagnamento revocato ho commesso due gravi disattenzioni: non ho inserito la documentazione relativa all'art. 152 e non ho nominato la ctp. Sono sicurissima che la relazione CTU sia negativa nonostante il mio assistito versi in uno stato di gravità assoluta ed evidenziabile anche nei precedenti verbali essendo un a revisione. Come posso procedere per il merito senza aver nominato la CTP? E COME POSSO EVIATRE LA CONDANNA ALLE SPESE SENZA AVER DEPOSITATO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ART.152? LA prego ho bisogno di un suo consiglio professionale

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    1. Per la condanna alle spese purtroppo non c’è piú nulla da fare. Se la dichiarazione non è inserita nelle conclusioni del ricorso non puó essere piú integrata. Il ctp invece puó essere nominato anche in corso di causa (bisogna vedere il giudice cosa stabilisce ne verbale di conferimento incarico ctu).

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    2. Per la condanna alle spese purtroppo non c’è piú nulla da fare. Se la dichiarazione non è inserita nelle conclusioni del ricorso non puó essere piú integrata. Il ctp invece puó essere nominato anche in corso di causa (bisogna vedere il giudice cosa stabilisce ne verbale di conferimento incarico ctu).

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