sabato 22 settembre 2012

Assegno di invalidita': in occasione della trasformazione in pensione di vecchiaia l'importo di quest'ultima può risultare inferiore all'assegno di origine (Cassazione, Sentenza n° 10780/2012)


1. Con sentenza del 12.5 - 9.12.2009 la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato il diritto di C.A. ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; ha inoltre ritenuto che la circostanza che alla data suddetta il trattamento pensionistico di invalidità fosse superiore a quello di vecchiaia non incideva sull'interesse della parte a conseguire un diverso titolo della pensione, conservando l'importo più favorevole; avverso tale sentenza della Corte territoriale l'Inps ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di G.M., erede dell'originario ricorrente (deceduto già nelle more del giudizio di primo grado), deducendo violazione di plurime norme di diritto e, in particolare, che nella fattispecie dedotta in giudizio non poteva farsi applicazione del disposto della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 relativo alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia; l'intimata G.M. ha resistito con controricorso, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso per non essere stati chiamati in causa "anche gli altri eredi, aventi diritto, del defunto C.A.";



a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;


2. secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano l'eccezione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3688/2006; 17581/2007; 25305/2008); il controricorso non contiene l'indicazione del nominativo degli altri eredi di cui si deduce l'esistenza, nè delle relative risultanze probatorie; dal che discende l'inammissibilità dell'eccezione in parola;


3. la giurisprudenza di legittimità, correggendo un precedente favorevole orientamento (cfr, Cass., n. 2875/2008), ha affermato che "la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all'assegno di invalidità - secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia - giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, là dove quest'ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti" (cfr, Cass., nn. 18580/2008;


21292/2009; nonchè, più in generale, Cass., SU, n. 9492/2004, seguita anche nell'impugnata sentenza, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi);


conseguentemente è stato ancora affermato che, in forza del principio sopra enunziato, deve ritenersi errata l'affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l'importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidità, trattandosi anche in questo caso di previsione valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1 (cfr, Cass., nn. 17474/2010; 17475/2010; 17476/2010 e numerose altre successive)...

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