giovedì 17 maggio 2012

Prestazioni di assistenza, requisito reddituale e valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di certificazione: Cassazione, Sentenza n° 6646/2012


Nella Sentenza n. 6646/2012 la Suprema Corte osserva che l’onere della prova in ordine al possesso del requisito reddituale, che integra al pari del requisito sanitario e di quello dell’incollocazione al lavoro uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione d’inabilità civile (come pure all’assegno mensile di assistenza), grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento del diritto (v. Cass. sez. un. n. 5167/2003 e successive sentenze conformi della sezione lavoro).


Tuttavia, evidenzia la Corte, l’inottemperanza a tale onere comporta la soccombenza della parte, che ne sia gravata, soltanto se il possesso dello stesso requisito reddituale non risulti dalle prove e comunque acquisite al processo, in quanto i principi generali sul riparto dell’onere probatorio debbono essere coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (ad esempio l’art. 245 c.p.c., comma 2), nonchè pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (v. Cass. n. 28498/2005, n. 15162/2008, n. 12131/2009).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, in forza dell’esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l’istituzione e la disciplina (art. 24 legge 114/1977, art. 1, comma 1, lett. b del D.P.R n. 403/1998), ma non può, secondo la Cassazione, costituire prova in ordine al possesso del requisito reddituale nell’ambito del giudizio civile.
In tale ambito non ha, infatti, alcun valore probatorio, neanche indiziario, in quanto la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la dichiarazione sostitutiva può concorrere, insieme ad altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio (v. Cass. n. 2379/2007).
In tale prospettiva, può essere integrata, da dichiarazione sostitutiva, la certificazione amministrativa dell’Agenzia delle entrate o di altra pubblica amministrazione, che, pur essendo dotata dell’efficacia di prova legale (art. 2700 c.c.), abbia un contenuto inidoneo, da solo, a comprovare il possesso del requisito reddituale (v. Cass. n. 12131/2009).
Nel caso di specie il ricorrente si era visto respingere il diritto alla pensione d’inabilità per non aver provato il requisito reddituale.
Egli, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai redditi, aveva depositato, nel corso del giudizio di primo grado, su invito del giudice ad integrare il quadro probatorio, il certificato
dell’Agenzia delle entrate, mentre nel giudizio di secondo grado aveva prodotto una fotocopia dell’originale già depositato dello stesso certificato.
La Suprema Corte ha, pertanto, censurato la sentenza di secondo grado nel capo in cui la Corte
d’appello aveva ritenuto indimostrato il possesso del requisito reddituale per essere stata la certificazione in questione inammissibilmente prodotta per la prima volta nel giudizio di appello e conseguentemente ha rinviato la causa al giudice di merito.

Articolo a cura dell'avv Sabrina Cestari (fonte: www.laprevidenza.it)




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