mercoledì 28 ottobre 2015

Decreto Ingiuntivo: ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, dr. P. Ucci, decreto del 08/06/15)




IL POTERE DI CORREZIONE È ASSORBITO IN QUELLO DI RIESAME

Art. 12 comma 2 disp. att. c.c. e art. 287 c.p.c.


Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.

Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.

La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 

Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.

Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

In conclusione

Anoressia e diritto all'assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 6500/2002)



L’anoressia in forma grave, quale sindrome nevrotica caratterizzata dal rifiuto sistematico del cibo, gioca un ruolo importante anche nel campo giuridico previdenziale. 

Tale malattia è stata, infatti, al centro della sentenza della Cassazione n° 6500/2002, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio, già valido per l’esistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità della valutazione complessiva del quadro morboso del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose.



A seguire il testo integrale della sentenza.

L'indennità di accompagnamento non va sempre restituita se l'invalido è ricoverato (Tribunale Brindisi, Sentenza n° 1369/2015)

Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili.





Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.



In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.


Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell’ Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. 

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza all’Associazione relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. 

Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. 

Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

A distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. 

Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. 




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Pignoramento presso terzi: dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. cpc da notificare al debitore e al terzo

Il D.L. 132/2014, convertito con modifiche con Legge n° 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. cpc in base al quale il creditore che, nei termini di legge (e quindi 30 giorni dalla restituzione dell'atto notificato), non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
A seguire il relativo facsimile.
Carmine Buonomo
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Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO

Modifiche alla procedura di invio telematica per le domande di indennita' di accompagnamento


Fonte: Pagina FB dello Studio Legale Aquilani

Recentemente l'Inps ha aggiunto un'integrazione alla procedura di invio del certificato medico online (mod. AP68) per l'invalidità civile.

Ora l'invio risulta bloccato fino a che non si operi la scelta "SI" o "NO" per entrambe le diciture relative alle condizioni di disautonomia per l'indennità di accompagnamento.

Un maschera popup compare invitando ad eseguire l'opzione. 

Qualora si scelga il "NO" per entrambe le diciture, compare un'ulteriore maschera popup che avverte che così optando si rinuncia alla richiesta di indennità di accompagnamento.

L'Inps cerca di rimediare al trabocchetto che venne ordito dallo stesso Istituto, quando, su delega legislativa, concepì un modello di domanda amministrativa privo di riferimenti all'indennità di accompagnamento, salvo eccepire - a giochi fatti, davanti al giudice del ricorso per ATP - che il certificato medico (un allegato non avente la natura di atto di manifestazione di volontà ed opera di un terzo non titolare del diritto oggetto della domanda), era stato inviato - a suo tempo - senza che il medico avesse posto un segno di spunta su una delle due diciture (come si vede dallo screenshot, la scelta di spuntare le due caselle era facoltativa e non c'era la scelta obbligatoria come oggi, tra un "SI" ed un "NO" per ciascuna).

L'insidia ha comunque fruttato il rigetto per inammissibilità di numerosissimi ricorsi per ATP in diversi fori italiani (rimarchevole la scrematura operata nei Tribunali di Napoli e Roma) fino a che, fortunatamente, la giurisprudenza di merito non ha cambiato orientamento, disattendendo le eccezioni dell'istituto.

Si veda a proposito:

venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




giovedì 22 ottobre 2015

L'avere appreso il linguaggio non esclude il diritto alla pensione non reversibile per sordomuti, purche' tale apprendimento sia avvenuto dopo i 12 anni (Cass. n. 22290/2014)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 22290


Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva - Assegno di assistenza poi trasformato in pensione non reversibile - Fatto costitutivo del diritto - Sordità congenita o acquisita in età evolutiva preclusiva del normale apprendimento del linguaggio parlato - Apprendimento del linguaggio al momento della proposizione della domanda successiva al compimento del dodicesimo anno di età - Irrilevanza.

In tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti sordomuti perlinguali, l'art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381, che prevede il diritto all'assegno d'assistenza (successivamente trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 "septies" del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), si interpreta nel senso che la suddetta condizione patologica, che abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, integra il fatto costitutivo del diritto al beneficio, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, ove essa sia successiva al compimento del dodicesimo anno d'età (termine conclusivo dell'età evolutiva identificato con la tabella introdotta con d.m. Del Ministero della sanità 5 febbraio 1992).

mercoledì 21 ottobre 2015

Indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991



In tema di indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, segnalo questo interessantissimo precedente del tribunale di Nola, G.L. d.ssa Francesca D'Antonio, gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza.
Sull'argomento "indebiti", troverete altri articoli cercando nelle rispettive etichette (colonna a destra della Home page).

Carmine Buonomo

LINK PAG. 1, 2, 3 e 4

mercoledì 14 ottobre 2015

Brevi osservazioni sulla compensazione integrale delle spese spese di lite in caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante rispetto alla domanda amministrativa

Allego copia delle osservazioni consegnate in data odierna all'Ufficio di Presidenza della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord. 
Naturalmente Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Invito, inoltre, tutti i colleghi a sollevare la questione presso gli uffici giudiziari di propria competenza ed a postare eventuali esperienze al riguardo.  


Scarica le osservazioni in formato PDF
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