martedì 20 maggio 2014

L'amministratore di sostegno: quando e come richiederlo




CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura professionale, introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che assicura la protezione di un soggetto che versa in condizioni di infermità fisica o psichica e che per tale motivo non è in grado di badare a se stesso e ai propri interessi, anche patrimoniali come ad esempio riscuotere capitali, accettare un’eredità o rinunciarvi, stipulare contratti di locazione, ecc.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e scelto, ove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

L'amministrazione di sostegno non può percepire compensi per l’incarico, al massimo possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

CHI PUO’ BENEFICIARNE
Possono affidarsi all’amministratore di sostegno coloro che per effetto di una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, ecc.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA
La richiesta (ricorso) può essere presentata direttamente al Giudice Tutelare, peraltro senza l’assistenza di un avvocato: 
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato 
- dal coniuge 
- dalla persona stabilmente convivente 
- dai parenti entro il quarto grado 
- dagli affini entro il secondo grado 
- dal tutore o curatore 
- dal pubblico ministero.

Il ricorso può essere proposto anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

COME SI RICHIEDE
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno si presenta al Giudice Tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio. Questo il fac simile. La domanda, esente da contributo unificato, va corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.

Alla domanda vanno allegati: 
- estratto integrale dell'atto di nascita; 
- certificato storico di residenza e stato di famiglia; 
- documento di identità di: ricorrente, beneficiario ed Amministratore di sostegno indicato; 
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso; 
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario; 
- dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità; 
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale: estratti conto, titoli, visure, stipendi …; 
- eventuale certificato di non trasportabilità assoluta dell’invalido; 
- carichi pendenti e certificato penale della persona indicata come Amministratore di sostegno; 
- ogni altra documentazione utile a supporto della richiesta.

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Verificati di persona i bisogni della persona e acquisito il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, il Giudice emette - nel termine massimo di 60 giorni - il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze specifiche del beneficiario.

Viene quindi effettuata una comunicazione all’ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dei relativi registri. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello.

REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'A.D.S.
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata nel momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza, tuttavia, non è automatica (salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato), ma deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell'interessato o degli altri soggetti interessati. Questo il fac simile.

Se invece l’amministratore di sostegno si dimostra inadeguato, negligente, se abusa dei poteri che gli sono stati conferiti, viola le disposizioni di legge o compie scelte dannose per il beneficiario, il Giudice Tutelare può rimuoverlo dall'incarico e sostituirlocon un altro soggetto. Anche in questo caso occorre inoltrare specifica istanza al Giudice Tutelare. Questo il fac simile.

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