mercoledì 10 aprile 2013

Domanda di invalidità civile e visita domiciliare: chiarimenti

Impossibilità originaria a presentarsi a visita
Nel caso in cui l'interessato non possa essere trasportato alla visita di accertamento dell'invalidità civile per motivi di salute è possibile fare richiesta per la visita domiciliare. 
Tale richiesta dovrà essere compilata dal medico di famiglia al momento di redigere il certificato su apposito modello, dove è specificato che: "...la persona è in condizioni di intrasportabilità necessitando di visita domiciliare".


Impossibilità sopravvenuta a presentarsi a visita
Qualora, invece, subentri successivamente alla presentazione della domanda, l'impossibilità di presentarsi a visita ambulatoriale e sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Per esempio: nel caso l'interessato abbia presentato normale domanda di visita di accertamento e in seguito la patologia sia peggiorata, sia subentrata un'altra infermità o qualsiasi situazione abbia compromesso la sua salute non permettendo lo spostamento in ambulatorio, è possibile fare richiesta di visita domiciliare.
La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l'avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

Richiedente ricoverato o domiciliato presso altra ASL: 
Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.

L'interessato dovrà inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.

A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.

Mancata presentazione a visita
Si fa presente che, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Ricordiamo che in tutti i casi durante la visita il cittadino può farsi assistere dal suo medico di fiducia o da un medico legale (art. 1, comma 4, Legge 295/1990)

Fonte: SuperAbile

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