La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata due volte sul quesito: qual'è l'invalidità da considerare ai fini del prepensionamento dei lavoratori disabili?
Se cioè l'80% di invalidità - che dà diritto di anticipare l’età pensionabile a 55 anni per le donne ed a 60 per gli uomini- sia da accertare con i parametri della "capacità di lavoro" e della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" individuati dalla L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità contributivi, oppure con i parametri della "capacità lavorativa generica" prescritti per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.Lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992)
Entrambe le volte (sent. 13495/2003 e sent. 9081/2013), la Cassazione (scostandosi da decisioni della giurisprudenza di merito come C.A. Torino sent. 940/2006) ha deciso che l'invalidità che rileva ai fini del prepensionamento sia proprio l'invalidità civile.
commento dell'avv. Marco Aquilani (Link sito web)
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
Sentenza 15 aprile 2013, n. 9081
Pensioni - pensione di vecchiaia - anticipazione - requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 1992 - requisito sanitario - nozione di invalidità nei termini dell'invalidità civile - estraneità dei criteri previsti dalla legge n. 222/1984 (Sintesi non ufficiale)
Il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80% permette di beneficiare dell'esclusione dall'elevazione dell'età pensionabile, disposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 1, a mente della previsione di cui al comma 8, medesimo art. (Massima non ufficiale)
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