martedì 4 luglio 2023
venerdì 30 giugno 2023
venerdì 28 aprile 2023
Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità
In
particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le
somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono
luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere
pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima
mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Il
nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22
settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di
conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per
“pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi
dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata
notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di
assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
venerdì 17 marzo 2023
Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)
Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.
giovedì 29 dicembre 2022
Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.
giovedì 22 dicembre 2022
Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)
martedì 29 novembre 2022
La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)
Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.
CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)
martedì 19 luglio 2022
Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.
Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.
L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.
Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".
A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 14 luglio 2022
Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)
Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.
Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:
"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".
Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Altri post sull'argomento li troverete QUI.
Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.
giovedì 3 febbraio 2022
Il coniuge separato - per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti - ha diritto alla pensione ai superstiti (Circolare INPS n° 19/2022)
giovedì 30 dicembre 2021
Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2022 (Circolare INPS n° 197/2021)
mercoledì 29 dicembre 2021
Invalidi civili: l'assegno mensile è finalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 12-ter L. 215/2021 - Messaggio INPS 4689/2021)
lunedì 30 agosto 2021
Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.
Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.
Carmine Buonomo
lunedì 2 agosto 2021
Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS
Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.
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In una fase storica in cui si
paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono
all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo
Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia
regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le
visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.
Grande stupore e sconcerto,
infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente
del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe
garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di
stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di
svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS),
senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti
interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e
l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di
svolgere le operazioni di accertamento sanitario.
In tal modo si è palesato
del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più
efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di
sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati -
propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e
produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.
A tal uopo, infatti, ci si
domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia
di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte
le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un
processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di
assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici
concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica
ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei
quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti
coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed
avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed
igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e
disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini
di efficienza e produttività del processo.
Appare evidente, infatti, che
tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore
"imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che
dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come
già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle
perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di
convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal
conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si
registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che
superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale,
con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi
processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da
parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati),
assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.
Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.
giovedì 22 luglio 2021
Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.
Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 17 giugno 2021
Il mod AP23 "telematico" può essere inviato tramite piattaforma INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione al de cuius
Come tutti voi saprete l'INPS ha predisposto un apposito modello (cd. AP23) che consente agli eredi legittimi o testamentari di un soggetto titolare di prestazione assistenziale, di poter richiedere il pagamento in proprio favore delle relative rate maturate e non riscosse dal de cuius in vita.
E' importantissimo segnalare che fin quando l'INPS non provvede a liquidare la prestazione in favore del defunto, questo modello non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui “appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica.
Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell'INPS, sarà possibile operare sul portale internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento.
Ho ritenuto opportuno segnalare questo importante passaggio in quanto mi sono giunte numerosi voci di giudizi di condanna post omologa positiva nei quali i giudici, pur condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei, hanno provveduto a compensare integralmente le spese di lite per non aver i ricorrenti presentato "telematicamente" (in quanto non era possibile farlo) il relativo modello AP23.
Carmine Buonomo
mercoledì 3 marzo 2021
Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa
2) invalido con gravi limitazioni della capacità di
deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per
acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);
3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del
codice della strada.
mercoledì 6 maggio 2020
Covid-19: sospese le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità civile fino al 31 luglio (Messaggio INPS n° 1831/2020)
martedì 21 aprile 2020
Raccolta firme per il reinserimento dell'I.P.A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche
giovedì 2 aprile 2020
Certificazione Unica INPS per professionisti
La relativa documentazione dovrà quindi essere prelevata esclusivamente in formato digitale dal sito INPS.
Collegarsi sul sito www.inps.it
Nella campo di ricerca (contraddistinto da una lente di ingrandimento) digitare la parola "PIN" e quindi cliccare su "Servizio Richiesta PIN online".
Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.
Una volta in possesso dello SPID o del PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino".
Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino".
Nella colonna a sinistra "Menu", cliccare sulla voce "Modelli" ed infine sulla voce "Certificazione Unica (dal 2015)".
Da qui è possibile scaricare e/o salvare la relativa certificazione fiscale.