giovedì 31 agosto 2023
lunedì 7 agosto 2023
venerdì 30 giugno 2023
giovedì 29 giugno 2023
martedì 30 agosto 2022
L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)
giovedì 21 aprile 2022
Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.
Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.
Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.
Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:
1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;
2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.
Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";
Carmine Buonomo
lunedì 28 febbraio 2022
L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)
Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.
Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue:
" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".
A seguire il link al provvedimento.
mercoledì 23 febbraio 2022
Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)
lunedì 2 agosto 2021
Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS
Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.
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In una fase storica in cui si
paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono
all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo
Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia
regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le
visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.
Grande stupore e sconcerto,
infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente
del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe
garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di
stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di
svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS),
senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti
interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e
l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di
svolgere le operazioni di accertamento sanitario.
In tal modo si è palesato
del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più
efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di
sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati -
propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e
produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.
A tal uopo, infatti, ci si
domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia
di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte
le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un
processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di
assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici
concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica
ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei
quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti
coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed
avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed
igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e
disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini
di efficienza e produttività del processo.
Appare evidente, infatti, che
tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore
"imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che
dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come
già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle
perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di
convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal
conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si
registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che
superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale,
con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi
processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da
parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati),
assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.
Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.
mercoledì 3 febbraio 2021
Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.
Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).
La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".
Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".
Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
lunedì 16 novembre 2020
Come consultare i fascicoli telematici e scaricare i relativi documenti gratuitamente dal proprio pc o smartphone senza usare alcun software.
mercoledì 9 settembre 2020
La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 1094/2020)
lunedì 17 febbraio 2020
Autismo: accompagnamento ai bambini anche in presenza di disturbo lieve e Q.I. nella norma (Tribunale Treviso, Sentenza n. 222/2018)
In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la Sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.
venerdì 25 ottobre 2019
Patologia apparato cardiaco: classe NYHA e Frazione di Eiezione
venerdì 2 agosto 2019
Linee guida INPS valutazione patologie invalidanti
lunedì 18 marzo 2019
Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)
martedì 5 marzo 2019
Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU
lunedì 1 ottobre 2018
Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento dei compensi ai CTU di nomina giurisdizionale (Messaggio INPS n. 3305 del 07/09/2018)
giovedì 13 settembre 2018
L’omesso invio delle bozze della CTU costituisce motivo di nullità della stessa (Cassazione, ordinanza n° 21984/2018)
Nei giudizi per ATPO ex art. 445 bis cpc, qualora la consulenza sia depositata direttamente nel fascicolo telematico senza il preventivo invio delle bozze, l’eccezione può essere fatta valere nel ricorso in opposizione ex art. 445 VI comma cpc che costituisce l’atto difensivo nel quale devono esplicitate le critiche alla CTU già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (Cass., VI Sez. Lav., Ord. n° 21984 dell’11/09/2018. cassa con rinvio al Tribunale di Napoli).
Ringrazio l'amico e collega avv. Nino Irollo per l'interessantissimo precedente trasmessomi.