sabato 27 settembre 2014

Corsi sul diritto assistenziale e previdenziale

L'UIF Sezione di Napoli Nord, in collaborazione con l'Associazione Avvocati Frattesi, ha il piacere di invitarvi a questo interessantissimo ciclo di incontri di approfondimento sul diritto previdenziale ed assistenziale. 
Modererà i corsi l'avv. Giuseppe Landolfo.
Relatore, oltre al sottoscritto, il caro amico avv. Gaetano Irollo.

Carmine Buonomo


martedì 23 settembre 2014

Prestazioni assistenziali ed innalzamento dei requisiti anagrafici: Messaggio INPS n° 16587/2012


Anche se questo Messaggio INPS risale ormai ad un paio di anni fa, è sempre importante ricordare che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 214/2011, le prestazioni assistenziali di invalidità ed inabilità civile possono essere chieste fino all'età di 65 anni e 3 mesi (e dall'anno 2018 fino a 66 anni).

lunedì 22 settembre 2014

Inserimento nuove aree tematiche nel Forum discussioni

Numerosi colleghi che non trattano in via esclusiva la materia previdenziale, mi chiedevano se fosse possibile creare, all'interno del Forum ulteriori "piazze virtuali" di discussone dedicate ad altri campi del diritto.
Dopo aver valutato a lungo questa eventualità (dal momento che mi sembrava quasi di snaturare un riuscitissimo forum nato esclusivamente con finalità previdenziali), alla fine ho deciso di accontentare queste richieste, inserendo quattro nuove aree tematiche (civile, penale, amministrativo e tributario, con i relativi campi specialistici), liberamente messe a disposizione dell'utenza, dove sarà possibile aprire thread su specifici argomenti, scambiarsi opinioni, chiedere consigli, materiale, facsimile, etc.
Inutile dire che, non occupandomi di altre materie al di fuori di quella previdenziale ed assistenziale, non comparirò nè interverrò in alcun modo: per questo motivo invito tutti coloro che hanno suggerimenti (ad esempio creazione di ulteriori categorie) o che volessero partecipare come moderatori delle aree di propria competenza, a contattarmi in privato all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it".
Per il momento il solo settore penale è stato assegnato all' avv. Ciro Iorio di Aversa (Ce), caro amico nonchè espertissimo giurista. 


Buon lavoro a tutti, 

Carmine Buonomo     

mercoledì 17 settembre 2014

Il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia INPS anche se il datore di lavoro non è fallito (Cassazione sez. civile, sentenza n. 15369/2014)




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 17615/2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.P. nato a (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2009 r.g.n. 632/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto 

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 2 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro, s.r.l. Consortile Torino Park.

Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

giovedì 28 agosto 2014

Art. 152 disp. att cpc: esenzione dal pagamento di spese e compensi nei giudizi per prestazioni previdenziali o assitenziali


Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.

Carmine Buonomo

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".