giovedì 31 luglio 2014
martedì 29 luglio 2014
Revoca di prestazione riconosciuta in via giudiziale per mutamento della relativa situazione di fatto (Cassazione S.S.U.U. n° 383/1999)
Esperienze personali, nonché segnalazioni che giungono quotidianamente da tutta Italia, mi inducono a segnalare la deprecabile prassi dell'Istituto di convocare a revisione l'assistito pochi mesi (se non poche settimane) dopo l'avvenuto riconoscimento giudiziale.
Tutto ciò in quanto l'INPS, di fatto, non ha più alcuno strumento giuridico per ribaltare la situazione giudiziaria "sfavorevole": l'art. 445 bis cpc (istitutivo dell'ATPO) ha infatti eliminato la possibilità di impugnare il decreto di omologa (o la sentenza emessa a seguito di giudizio di opposizione) con cui viene a cristallizzarsi il requisito sanitario.
Come spesso accade, quindi, l'Istituto - nella vergognosa ottica di spending review con cui l'invalido viene visto esclusivamente come un costo da abbattere e non una persona da tutelare - utilizza in maniera poco ortodossa gli strumenti (verifiche straordinarie) che la legge gli mette a disposizione per arginare altri tipi di fenomeni ed in particolare quello dei presunti falsi invalidi.
Mi permetto, quindi, di segnalare questo importantissimo orientamento giurisprudenziale - sugellato infine dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 383/1999 - secondo cui, in estrema sintesi...
lunedì 28 luglio 2014
Facsimile rinuncia al pagamento dei compensi di causa con attribuzione al procuratore costituito
Nel caso in cui il giudice - disattendendo la formale richiesta di attribuzione - condanni l'INPS al pagamento dei compensi di causa in favore del proprio assistito, si può ovviare trasmettendo all'Istituto un atto di rinuncia espressa.
Tale istanza, cui va allegata copia valida del documento di riconoscimento dell'assistito, va ovviamente sottoscritta da quest'ultimo.
Carmine Buonomo
giovedì 17 luglio 2014
Istanza richiesta esecutorieta' Decreto Ingiuntivo per trasmissione telematica
Un sentito ringraziamento va alla Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per aver messo a disposizione dei colleghi questo utilissimo facsimile
Divorzio e pensione di reversibilita': determinante la durata del matrimonio (Cassazione, sentenza n° 14793/2014)
Fonte: Studio Legale Andreani
A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 2010, la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, ricorreva al Tribunale affinché le fosse riconosciuto il suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto, in una percentuale che doveva essere rapportata alla durata del matrimonio (formalmente protrattosi dal 1969 al 2005) e che quindi individuava nella misura dell'87%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, residuando la percentuale del 13% alla seconda moglie, con la quale l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio solo nel 2005.
L'istanza della ex moglie veniva accolta dal giudice in primo grado e confermata anche dal giudice di appello, adito dalla seconda moglie, la quale aveva contestato la sentenza del tribunale in quanto il giudice non aveva valutato correttamente altri elementi, come la lunga convivenza prematrimoniale (iniziata nel 1991).
lunedì 14 luglio 2014
Fattura elettronica e condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite
In questi giorni mi stanno contattando numerosi colleghi, spaventatissimi, per chiedere un'aiuto nella predisposizione della c.d. "fattura elettronica" nei confronti dell'INPS.
L'origine di questa "isteria" collettiva deriverebbe (uso il condizionale perchè a me non è ancora pervenuto alcunchè) da alcune comunicazioni INPS nelle quali si fa presente l'impossibilità a provvedere al pagamento dei compensi di causa, in mancanza del previo inoltro della fattura in formato elettronico.
Questo mie poche righe, quindi, sono per tranquillizzare i numerosi amici e colleghi sulle modalità di di fatturazione e soprattutto sui riferimenti normativi (e non) per cui la fattura finale va inequivocabilmente intestata al cliente e non all'INPS.
Di conseguenza, almeno per la fatturazione dei compensi giudiziali nelle controversie previdenziali ed assistenziali, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica
Invito, quindi, tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni da parte dell'INPS ad ignorarle sistematicamente e, decorsi invano i termini di legge, agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto: in caso di improbabili opposizioni esecutive, vogliate impostare la linea difensiva sulla base dei riferimenti a seguire.
Carmine Buonomo
venerdì 4 luglio 2014
Modelli ed altre utility per il processo telematico previdenziale
A causa delle recenti modifiche normative (DPCM 13/11/14), sono stati aggiornati alcuni facsimile.
Troverete il modello per la relata di notifica a mezzo PEC e l'attestazione per documenti scaricati da PST al seguente LINK
Procura alle liti in calce (per PCT)
giovedì 3 luglio 2014
Prestazioni pensionistiche ed esposizione all'amianto
Provvedo a postare un interessantissimo articolo dell'amico avv. prof. Ottavio Pannone pubblicato sulla rubrica "Diritto24" de Il Sole24Ore del 02/07 u.s.
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Le prestazioni pensionistiche previste, in relazione ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sono attribuite esclusivamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizioni a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla legge.
Il lavoratore che presenta domanda di beneficio deve provare la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di 10 anni la lavorazione.
Deve dimostrare inoltre che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Questo è quanto ha riconosciuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Maria Parodi, con sentenza dell' 11 febbraio 2014, accogliendo la domanda di un lavoratore e riconoscendo allo stesso il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla legge 257/92 e s.m. in relazione al periodo dall'1.4.1988 al 31.12.2000, durante il quale egli era stato esposto ad amianto; pertanto condannava l'INPS a rivalutare sotto il profilo contributivo mediante applicazione del coefficiente di 1,5 l'intero periodo dì esposizione ad amianto nei limiti di 40 anni di contribuzione.
In effetti, nella fattispecie portata all'attenzione del Tribunale genovese, un lavoratore dichiarando di aver lavorato presso una società, con mansioni di operatore di impianti, chiedeva di accertare la sua esposizione ad amianto nel periodo dal 3.11.1982 al 31.12.2002.
E pur documentando il tutto con due certificazioni INAIL in data 15.2.1992 ed in data 25.2.2002, si vedeva successivamente comunicare il provvedimento di revoca delle medesime.
Adduceva che, in realtà, nulla era cambiato nelle lavorazioni della Società ove lavorava, ivi compresa la presenza di materiale contenente amianto, e chiedeva, quindi, l'accertamento in via giudiziale di tale esposizione con riconoscimento alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92.
L'Istituto previdenziale si opponeva alla domanda ed il Giudice, all'esito di consulenza tecnica ambientale in ordine all'esposizione effettiva del ricorrente, accoglieva la richiesta.
mercoledì 2 luglio 2014
Prossimi corsi sul PCT per avvocati e CTU
Allego locandina dei prossimi due corsi sul PCT fissati per i giorni 09/07/14 (Napoli) e 10/07/14 (Aversa).
I corsi saranno organizzati in lezioni teorico/pratiche sia per gli avvocati che per i CTU.
In particolare dopo l’evento pomeridiano del 10/07/14 presso la nostra sede UIF di Aversa, gli interessati potranno trattenersi con noi per la successiva cena sociale.
Affettuosi saluti a tutti,
Carmine Buonomo
lunedì 30 giugno 2014
No al cumulo dei periodi assicurativi per l’assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 9582/2014)
Fonte: Lavorofisco.it
Il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici non è applicabile all’assegno di invalidità, in quanto tale assegno non può essere considerato una pensione; lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014.
IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di una lavoratrice, proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidità, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.
La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidità in quanto l’intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.
Avverso questa sentenza l’Inps ricorre in cassazione lamentando l’erronea applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16 della Legge n. 233/90, al titolare di assegno ordinario d’invalidità, di cui all’art. 1 della Legge n. 224/84, calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
lunedì 23 giugno 2014
La cartella esattoriale deve sempre essere motivata: Cassazione civile , sez. VI-T, ordinanza 17.04.2014 n° 8934
Fonte: Altalex
Nota di: avv. Maurizio Villani
La cartella esattoriale deve sempre essere motivata in modo che il contribuente conosca specificamente le ragioni del recupero e le possa tempestivamente impugnare dinanzi le competenti Commissioni Tributarie.
“Conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall’art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”. (Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330)
I suesposti corretti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T) che, con l'ordinanza 17 aprile 2014, n. 8934, ha confermato l’annullamento di una cartella esattoriale priva di adeguata motivazione.
lunedì 16 giugno 2014
Agenzia delle Entrate: comunicazione registrazione atti giudiziari
Ritenendo il servizio di particolare utilità ed interesse, allego copia della email ricevuta in data odierna dall'Agenzia delle Entrate
___________________________
Gentile Avvocato,
l’Agenzia delle Entrate è da tempo alla ricerca di soluzioni organizzative che, favorendo lo snellimento delle procedure, rendano sempre più agevole l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.
Oggi, in tema di registrazione degli atti giudiziari, ho il piacere di portare alla Sua cortese attenzione una brochure, elaborata dalla Direzione Regionale della Campania, con la quale si illustrano le tre semplici e rapide operazioni che le consentono di registrare l’atto senza doversi recare in ufficio.
Per quanto riguarda la prima delle tre “mosse” illustrate dalla brochure, è necessaria una precisazione, relativa alla ipotesi in cui l’atto che si intende registrare non risulti reperibile sul sito dell’Agenzia.
In tal caso, può richiederne la tassazione utilizzando il modulo allegato da trasmettere a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
1) dp.IInapoli.utnapoli3@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Napoli 3;
2) dp.IInapoli.utcastellammaredistabia@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Castellammare di Stabia;
3) dp.IInapoli.utnola@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Nola;
Nei cinque giorni successivi al ricevimento della Sua richiesta, l’atto sarà reso disponibile in rete per la registrazione.
Allo stesso indirizzo di posta elettronica, inoltre, Lei potrà chiedere ogni eventuale chiarimento.
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i più cordiali saluti.
Il Direttore Provinciale
Mattia Barricelli*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93
giovedì 12 giugno 2014
Giornata di studio sul tema "Notifiche e PCT: questioni e nodi critici con riferimento al processo previdenziale ed alla Consulenza Tecnica d'Ufficio"
Allego la locandina dell'evento in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.
Il seminario, la cui partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi in materia obbligatoria, è fissato per il giorno 20/06/2014 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso la sede UIF del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Data l'importanza e l'attualità dei temi trattati, siete invitati a partecipare numerosi.
Carmine Buonomo
mercoledì 4 giugno 2014
Smentita la bufala dei “falsi invalidi”
Negli ultimi anni giornali e TV sono stati permeati da “notizie” ad effetto sul fenomeno e sulla consistenza numerica dei cosiddetti “falsi invalidi”, sapientemente alimentate da “dati” ufficiali, da episodi eclatanti (cieco che guida, zoppo che balla, sordo che suona) e da una certa dose di malafede.
“Un invalido su quattro è falso”, “Il 23% degli invalidi è falso”, titoli sparati dopo le dichiarazioni del Presidente INPS Mastrapasqua e supinamente riprese da molti articolisti oltre che da molti parlamentari (tanto da finire agli Atti di Camera e Senato), contribuendo allo stigma e al pregiudizio dei confronti delle persone con disabilità.
Dal 2009 al 2013 si è svolta una imponente campagna di controlli che ha interessato oltre 850.000 persone titolari di pensione o indennità di accompagnamento, sono stati quindi controllati circa un terzo degli interessati.
Era il momento di sapere effettivamente, al di là delle dichiarazioni ufficiose ed artefatte, come sono andati effettivamente questi controlli – invocati come ineludibili – e quale beneficio ne abbiano in effetti tratto l’Erario e i Cittadini. L’ha chiesto con un’interrogazione a risposta scritta Donata Lenzi, capogruppo PD alla Commissione Affari Sociali della Camera. Ha risposto (seduta di Commissione del 29 maggio) il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Franca Biondelli, (con delega alla famiglia, inclusione e politiche sociali, immigrazione e politiche di integrazione), riportando, pedissequamente, i dati forniti dall’INPS su taluni aspetti, volutamente, lacunosi.
Precisa la risposta che sono state effettuate dall’INPS 854.192 verifiche straordinarie. Sono state revocate, per mancata conferma dei requisiti sanitari o assenza a visita medico legale, 67.225 provvidenze. Il che corrisponde al 7,9 per cento delle verifiche. Non il 23, quindi! Né un invalido ogni quattro.
martedì 3 giugno 2014
Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)
Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.
Carmine Buonomo
giovedì 29 maggio 2014
Benefici previdenziali e computo di arretrati: applicazione del criterio di competenza e non di cassa (Cassazione S.S.U.U., sentenza n° 12796/2005)
In ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (Massima non ufficiale).
A seguire il testo integrale della Sentenza:
martedì 27 maggio 2014
Seminario formativo "L'ATP ex art. 445 bis cpc: questioni irrisolte e soluzioni possibili"
Allego locandina dell'interessante seminario formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il C.O.A. di Napoli.
L'evento, la cui partecipazione darà diritto all'attribuzione di 4 crediti formativi, è fissato per il giorno 11/06/2014 dalle ore 15.00 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
lunedì 26 maggio 2014
venerdì 23 maggio 2014
Giustizia Map
"Giustizia Map" è un servizio informativo sugli uffici dell’amministrazione della giustizia.
E' possibile utilizzare, in alternativa, uno dei seguenti criteri per trovare gli uffici:
COMUNE - si ottiene la lista degli uffici giudiziari competenti per il territorio di quel comune (gli uffici giudiziari di Napoli Nord sono nel comune di Aversa) e degli altri uffici presenti in quel comune
TIPO UFFICIO - si ottiene la lista di tutti gli uffici appartenenti alla tipologia scelta, a prescindere da dove si trovano
REGIONE - si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una regione
PROVINCIA si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una provincia
RICERCA LIBERA
Cliccando sul segno + accanto ad ogni ufficio si visualizzano: indirizzo, telefoni, mail, orari, servizi e indicazioni particolari.
martedì 20 maggio 2014
L'amministratore di sostegno: quando e come richiederlo
L’amministratore di sostegno è una figura professionale, introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che assicura la protezione di un soggetto che versa in condizioni di infermità fisica o psichica e che per tale motivo non è in grado di badare a se stesso e ai propri interessi, anche patrimoniali come ad esempio riscuotere capitali, accettare un’eredità o rinunciarvi, stipulare contratti di locazione, ecc.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e scelto, ove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.
L'amministrazione di sostegno non può percepire compensi per l’incarico, al massimo possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.
CHI PUO’ BENEFICIARNE
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