domenica 27 maggio 2012

L'assegno sociale può spettare anche a chi ha altra pensione




Ai fini dell’assegno sociale, non si computa la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale.
Di conseguenza tanti titolari di pensione a calcolo contributivo possono avere - in misura parziale - anche l’assegno sociale (a 65 anni).
Ugualmente possono avere l’assegno sociale a termine coloro che, a 65 anni, devono attendere l’apertura della finestra per accedere alla pensione di vecchiaia.

Da invalidità ordinaria a vecchiaia: decorrenza della pensione



In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della necessaria domanda amministrativa dell’interessato, e non retroattivamente al compimento dell’età pensionabile, poiché la richiesta di trasformazione è una facoltà dell’assicurato e la relativa domanda ha efficacia costitutiva.
Lo ha precisato la Cassazione con la Sentenza n° 15666/2010, orientamento successivamente confermato con la Sentenza n° 12911/2011 .

Invalidi all'80% e non vedenti

Con la Circolare n° 35/2012 l'INPS ha precisato che con la Legge "Salva Italia" nulla è stato modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per:
- gli invalidi in misura non inferiore all'80%;
- non vedenti.

venerdì 25 maggio 2012

Non ci resta che piangere...

Indennità di accompagnamento – Chiarimenti sui presupposti di concessione


Precisazioni sui concetti di incapacità di deambulazione e la necessità di assistenza continua ai fini della concessione dell'accompagnamento

Il fatto che l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta solo a chi non è in grado di camminare, è un'interpretazione che deve ormai essere superata ed è stato appurato da diverse norme che hanno approfondito il concetto.

martedì 22 maggio 2012

Patologie oncologiche invalidanti, opuscolo informativo per lavoratori


“Patologie oncologiche e invalidanti – Quello che è importante sapere per le lavoratrici e i lavoratori” è il titolo dell’opuscolo che il ministro del Lavoro Elsa Fornero e il Consigliere Nazionale di Parità Alessandra Servidori hanno presentato lo scorso 19 aprile 2012.
L’opuscolo ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori e alle lavoratrici affetti da patologie oncologiche invalidanti un vademecum sui propri diritti, sui passi da compiere, sui servizi informativi.



lunedì 21 maggio 2012

SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica o Malattia dei Motoneuroni) ed indennità di accompagnamento

Osservatorio patologie invalidanti

L'allegato certificato neurologico rilasciato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, tra le altre cose stabilisce che:  "La Delibera n° 8805 del 22/11/98 della giunta Regionale Campania riconosce agli affetti il diritto al riconoscimento dell'inabilità con indennità di accompagnamento con procedura di somma urgenza. La patologia rientra, altresì, nei criteri della Legge 104/92"


giovedì 17 maggio 2012

Prestazioni di assistenza, requisito reddituale e valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di certificazione: Cassazione, Sentenza n° 6646/2012


Nella Sentenza n. 6646/2012 la Suprema Corte osserva che l’onere della prova in ordine al possesso del requisito reddituale, che integra al pari del requisito sanitario e di quello dell’incollocazione al lavoro uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione d’inabilità civile (come pure all’assegno mensile di assistenza), grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento del diritto (v. Cass. sez. un. n. 5167/2003 e successive sentenze conformi della sezione lavoro).


martedì 15 maggio 2012

I termini del silenzio rifiuto si sommano ai termini di prescrizione: Cassazione S.S.U.U. n° 5572/2012



MASSIMA: Per le prestazioni di previdenza e assistenza, il decorso della prescrizione è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto, nonché durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo.
Con riferimento alle prestazioni di previdenza e assistenza, per le quali l'art. 97, comma 5, del R.D.L. n. 1827/1935, prevedeva - e prevede tuttora - che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7.




giovedì 10 maggio 2012

ATP: riunione del 26/01/12 tra i Magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma


In allegato troverete il verbale della riunione del 26.01.2012, che si è tenuta tra i Magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, cui ha partecipato, in rappresentanza del foro di Napoli, l'amico e collega avv. Pier Paolo Zambardino. Invito tutti i colleghi a leggere il documento e farne proprie le conclusioni.


giovedì 26 aprile 2012

Sedia a rotelle - Sentenza in difformita' alle conclusioni della CTU in merito alla decorrenza (Tribunale S. Maria C.V.)


In allegato troverete copia di un precedente giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui il Giudice del Lavoro, dr. Anna Rita Motti, sulla base delle contestazioni del procuratore di parte ricorrente, ha giustamente ritenuto di dover decidere in difformità alle conclusioni sulla decorrenza cui perveniva il CTU. 
Per completezza di informazioni specifico che l'assistita deambulava solo su "sedia a rotelle": il CTU aveva ancorato la decorrenza dalla data della consegna dell'ausilio!!! 
Ringrazio la collega ed amica avv. Valeria Iannitti per il prezioso materiale fornitomi.

sabato 21 aprile 2012

Incontinenza sfinterica - Sentenza in difformita' alle conclusioni della CTU (Tribunale S. Maria C.V.)


In allegato troverete copia di un precedente giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui il Giudice del Lavoro, dr. Anna Rita Motti, sulla base delle contestazioni dei procuratori di parte ricorrente, ha giustamente ritenuto di dover decidere in difformità alle conclusioni cui perveniva il CTU.

Per completezza di informazioni specifico che si controverteva sulla questione dell'accompagnamento in presenza di incontinenza sfinterica.

Ringrazio gli amici avv.ti Sebastiano Schiavone e Biagio Sagliocco per il prezioso materiale fornitomi.

Al seguente link troverete i relativi files liberamente scaricabili:

Sindrome di Dandy Walker e Sindrome di Turner - Sentenza in difformita' alle conclusioni della CTU in merito alla decorrenza (Tribunale S. Maria C.V.)


In allegato troverete copia di un precedente giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui il Giudice del Lavoro, dr. Anna Rita Motti, sulla base delle contestazioni del procuratore di parte ricorrente, ha giustamente ritenuto di dover decidere in difformità alle conclusioni sulla decorrenza cui perveniva il CTU. 
Per completezza di informazioni specifico che l'assistita era affetta da "Sindrome di Dandy Walker" e "Sindrome di Turner": il CTU - probabilmente dimenticando che si controverteva su patologie congenite e quindi presenti sin dalla nascita - aveva vergognosamente ancorato la decorrenza dalla data della visita!!! 
Ringrazio il collega ed amico avv. Andrea Isernia per il prezioso materiale fornitomi.


Il Giudice non può limitare l'erogazione della prestazione riconosciuta sino alla data di pubblicazione della Sentenza (Corte d'Appello di Napoli)


La presente problematica (decisione, da parte di alcuni Giudici, di condannare l'INPS a corrispondere i ratei della prestazione sino alla pubblicazione della sentenza) era particolarmente di moda nel Tribunale di S.Maria C.V. sino a non molto tempo fa. 


Fortunatamente gli stessi magistrati, resosi conto dell'assurdità della situazione che si veniva a creare, attualmente hanno cambiato il proprio orientamento.
 Tuttavia alcuni assistiti che hanno avuto la sfortuna di vedersi riconosciuto il proprio diritto nella fase incriminata, ne stanno ancora pagando lo scotto... 


Ringrazio i colleghi ed amici avv.ti Mauro Verdicchio e Michele Zarrillo per il prezioso materiale fornitomi.


domenica 15 aprile 2012

Istituzione nuova fascia "invalido parziale con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età"

Messaggio INPS 11/04/2012 n. 6303: Istituzione  della nuova fascia per la  concessione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni.
Si comunica che è stato istituito il codice fascia “46″, da utilizzare nel caso in cui ad un titolare di invalidità civile parziale (fascia 34, 35, 36 e 40) venga concessa, a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno di età, l’indennità di accompagnamento.
La fascia è decodificata come “invalido parziale, con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età”.
In presenza di fascia “46″ la procedura di calcolo provvede a trasformare le pensioni di invalidità civile in assegno sociale in funzione dei limiti di reddito previsti per gli invalidi civili parziali e a corrispondere anche l’indennità di accompagnamento.

sabato 14 aprile 2012

Obbligo del Giudice del Lavoro di consentire l'integrazione del principio di prova fornito dal ricorrente (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 11353/2004)


Ringrazio il collega ed amico Massimo Mazzucchiello per avermi ricordato questo importantissimo precedente giurisprudenziale.
Capita spesso, infatti, di assistere a situazioni di difficoltà di colleghi che vengono messi alle strette in udienza per presunte carenze probatorie derivanti da mancate allegazioni di certificati dell'Agenzia delle Entrate, ecc, con il conseguente rischio di rigetto della causa. 
E' utile ricordare che alcuni anni fa era di moda la nota pronuncia della Cassazione a SS.UU. 17/6/2004 n. 11353 per la quale, offerto anche un solo prinicpio di prova con la semplice allegazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa innanzi al P.U. ad esempio attestante il reddito percepito, si poteva chiedere al giudice di integrare tale principio di prova con il certificato dell'Agenzia delle Entrate. 
Non si sa il perché, ma tale importantissima pronuncia non viene più invocata. 

Sindrome di Down - Sentenza in difformita' alle conclusioni della CTU in merito alla decorrenza (Tribunale S. Maria C.V.)



In allegato troverete copia di un precedente giudiziario del Tribunale di S.M.C.V. in cui in un giudizio patrocinato dal nostro studio, il Giudice del Lavoro dr. Francesco Cislaghi, sulla base delle mie contestazioni, ha giustamente ritenuto di dover decidere in difformità alle conclusioni sulla decorrenza cui perveniva il CTU.
Per completezza di informazioni specifico che l'assistito era affetto dalla c.d. "Sindrome di Down".
Il CTU - probabilmente dimenticando che si controverteva su una patologia congenita, e quindi presente sin dalla nascita - aveva vergognosamente ancorato la decorrenza dalla data della visita!!!
Per la serie: "il giorno prima stava bene, mentre il giorno della visita è inspiegabilmente diventato Down"!!!

Carmine Buonomo

venerdì 13 aprile 2012

La casa non fa reddito per il computo della pensione di invalidità (Cassazione, Sentenza n° 5479/2012)


Per ottenere la pensione di invalidità la casa non far reddito: lo afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 5479/2012) che ha respinto il ricorso dell'Inps nei confronti di un uomo di Firenze a cui avevano accertato un'invalidità al 100%.

lunedì 2 aprile 2012

Spunti di riflessione per l'applicazione nella pratica giudiziaria dell'art. 445 bis cpc



Interessantissimo articolo a cura del dott. Giuseppe Gambardella, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli

L’introduzione del nuovo art. 445 bis c.p.c. rappresenta l’ennesimo intervento  legislativo nel settore del contenzioso previdenziale ed assistenziale  diretto a razionalizzare e soprattutto a deflazionare il numero dei procedimenti giudiziari che ingolfano gli uffici giudiziari soprattutto dell’area centromeridionale del Paese .

Solo l’esperienza giudiziaria potrà dire se il nuovo modello processuale voluto dal legislatore  coglierà nel segno .
Ciò che può obiettivamente rilevarsi che quasi contestualmente all’introduzione della normativa sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione (dlgvo n.150 del 1.9.2011) con la novella introdotta con l’art. 39 d.l. 6.7.011 n.98 il legislatore ha introdotto l’ennesimo sistema processuale.

Il presente scritto nella prima fase di applicazione del nuovo istituto ha l’obiettivo di analizzare, guardando soprattutto al piano della quotidiana pratica giudiziaria, alcuni dei problemi di interpretazione sollevati dalla normativa .

domenica 1 aprile 2012

Revoca prestazione riconosciuta sulla base di Sentenza passata in giudicato (Cassazione, Sentenza n° 16058/2008)


 
Anche se questo precedente risale a circa quattro anni fa, è sempre consigliabile tenerlo a portata di mano per contrastare orientamenti individuali a volte un pò troppo "zelanti".... A buoni intenditori, poche parole!!!

Il fatto: A seguito di una revoca dell’assegno di invalidità pensionabile concessa in giudizio, il Giudice del Lavoro nominava un CTU che proponeva accoglimento della domanda di ripristino ma con decorrenza differita di 4 anni, riconoscendo a tale data un peggioramento dello stato di salute mentre in epoca anteriore il complesso morboso non avrebbe a suo dire raggiunto i limiti di legge necessari al riconoscimento; la Corte d’Appello confermava quanto deciso in 1° grado.

Ricorreva l’invalido in Cassazione e quest'ultima accoglieva il ricorso con rinvio al Giudice di pari grado per un nuovo giudizio nel merito con le seguenti motivazioni: “La sentenza qui impugnata, pur avendo riconosciuto che - ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella Sentenza emessa a conclusione di quel processo e divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato - non ha fatto in concreto corretta applicazione del principio, avendo fondato la propria valutazione sul riscontrato aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurata in epoca posteriore all’intervenuta revoca dell’assegno d’invalidità, anziché soffermarsi a considerare, attraverso necessaria comparazione, se del caso anche previa rinnovazione dell’indagine peritale, se al momento della revoca della prestazione, si fosse verificato o meno un effettivo miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente e in ipotesi affermativa, se tale eventuale miglioramento fosse stato di entità tale da far venir meno il prescritto requisito sanitario”.