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mercoledì 4 novembre 2015

Prescrizione crediti contributivi derivanti da cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc (Corte d'Appello di Lecce, sez. lavoro, sentenza 668/2014)


Fonte: Altalex
“Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668 14/03/2014).
Il caso

mercoledì 28 ottobre 2015

Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO

giovedì 28 maggio 2015

Prescrizione breve: cartella Equitalia e contributi previdenziali Inps



La scadenza è di cinque anni anche se il contribuente non ha presentato opposizione alla cartella esattoriale notificata dall’Agente per la riscossione.

La cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento si prescrive, secondo alcuni tribunali, dopo cinque anni. 

Questo vuol dire che, dopo tale termine, se non ti sono stati notificati atti che abbiano interrotto la prescrizione (per esempio, una semplice raccomandata a.r. o una email di posta certificata con un sollecito di pagamento), avresti diritto a chiedere la “cancellazione” del debito (per esempio, con uno di questi sistemi senza bisogno dell’avvocato). Per lo stesso ragionamento, non c’è neanche il rischio di un pignoramento o, se anche questo dovesse esserti notificato, potresti certamente fare ricorso al giudice.

Tale ragionamento vale se la cartella non è stata opposta e quindi sia divenuta definitiva (invece, se impugnata e poi confermata da una sentenza del giudice, la prescrizione sarebbe di 10 anni).

lunedì 29 dicembre 2014

Iscrizione ipotecaria e contributi IVS: prescrizione quinquennale anche nel caso di cartella esattoriale non impugnata nei 40 giorni



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, abbracciando un orientamento giurisprudenziale che sta andando via via rafforzandosi, ha statuito che, anche nel caso di cartella esattoriale non opposta nei 40 giorni, i contributi Inps in essa richiesta si prescrivono sempre in 5 anni (e non in 10) ai sensi dell’ art. 3 co. 9 L. 335/1995.

Ed infatti, la cartella esattoriale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato per la quale vige il termine di prescrizione decennale.
La cartella di pagamento, invece, ha sempre natura di ATTO AMMINISTRATIVO e, per tanto, non potrà mai avere efficacia di giudicato come avviene per le sentenze.
Questo comporta il fatto che l’azione esecutiva, come puo’ essere l’ipoteca, volta al recupero del credito INPS, al quale non ci sia tempestivamente opposti, non è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.