mercoledì 28 febbraio 2018

Protocollo INPS / Tribunale Napoli Nord per l’accentramento delle operazioni peritali nei giudizi previdenziali ed assistenziali




“Vista la richiesta dell’Inps al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di centralizzazione delle operazioni peritali”…… così inizia il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con la quale quest’ultima metteva a disposizione dei locali siti in Aversa per consentire l’accentramento peritale: in pratica, per agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti, l’ASL ha messo a disposizione del Tribunale i suoi locali, aperti al pubblico giudiziario dalle 14 alle 18 per l’espletamento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc.
A seguito di tale convenzione, sono gli stessi magistrati  che stabiliscono il giorno ed il luogo delle operazioni peritali presso il gabinetto medico dell’ASL dove i loro consulenti di fiducia debbono espletare le operazioni peritali, secondo un calendario tenuto a loro disposizione in udienza con il limite massimo di otto consulenze per ciascun giorno.
L’Unione Italiana Forense (UIF) sezione di Napoli Nord, venuta  a conoscenza della convenzione (solo perché alcuni iscritti avevano notato che i c.t.u. avevano già fissato le consulenze presso i gabinetti medici  dell’ASL) ha immediatamente inviato un documento al COA di Napoli Nord, alla Presidenza del Tribunale ed altri enti, sollevando le critiche al provvedimento, in considerazione dell’esperienza negativa presso altri Tribunali che hanno dilatato i tempi di definizione dei giudizi di ATP; chiedeva, quindi, un immediato incontro con la Presidenza del Tribunale, tenuto conto che il protocollo di intesa era stato adottato senza il parere del COA e delle Associazioni degli Avvocati e dei disabili.
Immediatamente si è attivato anche il COA di Napoli Nord, il quale, con delibera, ha chiesto l’immediata sospensione  del protocollo di intesa, sollecitando un incontro con la Presidenza per una definizione del caso.
Va dato atto alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord di aver immediatamente rimediato all’errore di aver sottoscritto un protocollo solo con una parte processuale (INPS) avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni peritali in materia previdenziale in cui parti attive sono proprio i soggetti esclusi dal protocollo (medici – ctu ed avvocati); errore ovviamente politico anche se (discutibilmente) corretto dal punto di vista giuridico.
La Presidenza ha, quindi, ha convocato  tutte le parti che avevano manifestato contrarietà al provvedimento, UIF compresa, aprendo un tavolo permanente sulla questione al fine di risolvere insieme le eventuali criticità al sistema, provvedendo  a sospendere le visite disposte presso la ASL; ha anche proposto un nuovo “protocollo” di intesa tra Presidenza, INPS, medici ed avvocati sull’accentramento peritale, al fine di concordare insieme le modalità di svolgimento delle visite medico legali presso la sede ASL di Aversa.
Chiariamo subito che la UIF, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti, è contraria all’accentramento peritale, in quanto non fa altro che costituire un ulteriore privilegio in capo all’Istituto con costi a carico del cittadino, a danno anche della certezza sui tempi del processo.

venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.