lunedì 31 marzo 2014

Irrecuperabilità dei ratei di pensione di inabilita' civile erogati prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 D.L. 76/2013, se il reddito personale era comunque inferiore al limite previsto ex Lege: non dovuti per superamento del limite reddituale a seguito del cumulo con il coniuge (Cassazione, Sentenza n° 6262/2014)


Decreto di omologa del requisito sanitario (art. 445-bis cpc): ammissibilita' ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. solo limitatamente alla statuizione sulle spese (Cassazione, Sentenza n. 6085/2014)



Massima non ufficiale: Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Sono del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve "necessariamente" limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cpc per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

lunedì 24 marzo 2014

La dichiarazione di inammissibilità dell'ATPO (art. 445-bis cpc) non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza (Cassazione, sent. n. 5338/2014)



Ringrazio il Presidente della UIF Napoli Nord, nonchè fraterno amico, avv. Gaetano Irollo, per la preziosa segnalazione.

MASSIMA: L'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

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mercoledì 19 marzo 2014

FAND e FISH contro i tagli dell’indennità di accompagnamento


Sono state diffuse le “Proposte di revisione della spesa pubblica” redatte dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Paolo Cottarelli.

Fra le ipotesi di spending review sono previsti anche preoccupanti interventi sulla spesa per le invalidità civili.
Nel mirino soprattutto l’indennità di accompagnamento, attualmente l’unico sostegno certo alle persone con grave disabilità e alle famiglie che prevalentemente rappresentano per loro l’unico supporto in assenza o carenza di servizi pubblici.
Secondo Cottarelli bisogna introdurre un limite reddituale alle indennità di accompagnamento, specialmente per gli ultrasessantacinquenni, e intensificare i controlli verso i presunti abusi.
Il documento del Commissario straordinario ripropone vetuste e discutibili proiezioni evidenziando come in alcune Regioni vi siano percentuali maggiori di indennità di accompagnamento rispetto ad altre. Abusi, quindi, che sarebbero dimostrati appunto dai “picchi territoriali” e da un aumento della spesa non dimostrata da “flussi demografici”.
Il Commissario non ha incrociato i dati con la spesa per i non autosufficienti in quelle stesse Regioni. Scoprirebbe che, laddove le Regioni (esempio Calabria) spendono pochissimo per i disabili gravi, il numero delle indennità di accompagnamento lievita proporzionalmente.

lunedì 17 marzo 2014

Ricongiunzione o totalizzazione dei contributi?


Due modi alternativi per rimettere assieme tutti i contributi versati nel corso della carriera, in diversi enti o fondi previdenziali. 

Una breve carriera da precario e poi l’assunzione come impiegato pubblico, dopo aver vinto un concorso. 
Oppure dieci anni di duro lavoro da dipendente e poi, finalmente, la decisione di mettersi in proprio e diventare imprenditore o libero professionista con la partita Iva.
Sono situazioni che capitano a parecchi lavoratori italiani, almeno a quelli che sono abituati a cambiare spesso mestiere. 
Di conseguenza, per molti, il calcolo della pensione rischia di diventare una specie di “rebus” visto che in Italia esistono decine di enti e di fondi previdenziali diversi, destinati a particolari categorie professionali.
Ci sono per esempio le casse private dei liberi professionisti (come gli avvocati, i commercialisti o gli architetti) e, fino al 2012, esisteva anche un ente pensionistico creato apposta per gli impiegati pubblici: l’Inpdap, che ora è stato accorpato dall’Inps. 
Ogni istituto segue delle regole diverse per il calcolo degli assegni da liquidare ai futuri pensionati. 
E così, quando decidono di mettersi a riposo, molte persone che hanno alle spalle diverse esperienze di lavoro sono costrette, a fatica, a rimettere assieme tutti i contributi versati in differenti fondi previdenziali. Per riuscirci, ci sono sostanzialmente due modi diversi: la ricongiunzione o, in alternativa, la totalizzazione dei contributi. 
Ecco come funzionano e a chi convengono.

domenica 16 marzo 2014

Pluriminorazioni e possibilità di cumulo delle provvidenze (art. 2, L. 429/1991)



Concetto di pluriminorazione

La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia)
Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di inabilità lavorativa. 
Esse, però, non vengono semplicemente sommate tra di loro, bensì globalmente ponderate in misura e con modalità diverse secondo debbano definirsi "funzionalmente in concorso" o meramente "coesistenti".
Qualora sussistano diverse minorazioni, ciascuna relativa a differenti status di invalidità, è possibile ottenere il riconoscimento di ciascuno di essi, in quanto l'appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un'altra.
Il riconoscimento di più condizioni di invalidità non comporta però automaticamente il diritto alle erogazione di tutte le provvidenze economiche per esse spettanti, potendo intervenire, in tali circostanze, specifici divieti di cumulo imposti dal legislatore (per esempio:l'indennità di frequenza o l'assegno mensile).

Cumulo delle provvidenze

Per distinte patologie, una stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità: ad esempio, quello di invalido civile e quello di cieco civile. 
Ne discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche spettanti, sempre che, ovviamente, sussistano i requisiti previsti dalle norme relative alle singole provvidenze (per esempio, requisiti sanitari, assenza di ricovero gratuito per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ecc.).
Riguardo all'indennità di accompagnamento, la normativa anteriore alla Legge 429/91, prevedeva, nel caso di pluriminorazioni, il diritto ad una sola indennità. 
Successivamente la Legge 429/91, all'art. 2, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni (ad esempio: l'invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta, ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni). 

mercoledì 12 marzo 2014

Comunicato Stampa FISH - Governo Renzi: le risorse saranno prese da invalidi e vedove?

Come sempre ringrazio il caro amico Ernesto Basso, Presidente della Onlus "Amici dei Disabili" di Ventimiglia (Im), per la preziosa segnalazione.
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Parametri forensi 2014: approvato il nuovo regolamento per la liquidazione dei compensi.



In data 10/03/2014 il Ministro della Giustizia ha approvato i nuovi parametri forensi che sostituiscono quelli introdotti dal DM 140 del 2012; il regolamento deve essere ancora pubblicato sulla G.U. per la sua ufficializzazione.



Il testo del regolamento consta di una parte normativa e di una parte parametrica, che si compone di 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento, anche tributario e amministrativo, di una tabella per l’attività stragiudiziale(anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali) e di una tabella per il penale.

Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale) e inscaglioni di valore.

Da notare che il numero complessivo delle tabelle non cambia rispetto alla bozza del 2013 ma attendiamo comunque la pubblicazione sulla G.U. per valutare le eventuali variazioni.

Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente:

1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che è stato fissato nella misura fissa del 15% del compenso totale;

2) viene espressamente disciplinato il compenso spettante all'avvocato domiciliatario, al quale spetta un onorario non inferiore al 20% dell'importo previsto dai parametri per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha svolto;

3) è stato introdotto il diritto del legale, che debba svolgere attività fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, di percepire una indennità di trasferta e il rimborso per le spesesostenute;

4) sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionalifrequenti, che non erano state considerate dal precedente decreto, come le tabelle per l'atto di Precetto, per i procedimenti monitori, e per i procedimenti per convalida di sfratto.

mercoledì 5 marzo 2014

Indennità di frequenza per minore: non occorre l'ok del giudice tutelare (Trib. Milano, sez. IX civile, decreto 31.10.13)


Il giudice tutelare deve vigilare sugli interessi dei minori sottoposti alla potestà dei genitori. 
Per questo motivo la legge individua una serie di atti che i genitori, in qualità di rappresentanti del minore, possono compiere soltanto con l’autorizzazione del Giudice tutelare. 
L’art. 320 c.c. individua una serie di atti che vanno ad incidere sulla sfera patrimoniale del minore che il giudice autorizzerà in base al criterio del vantaggio che l’atto possa o meno arrecare al minore. 
Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione sarà necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni (Cass. Civ. n. 742/2012).

Il problema si pone in quanto l’art. 320 al IV comma include negli atti soggetti alla preventiva autorizzazione, la riscossione di capitali, senza specificare se nella previsione debba essere ricompresa ogni riscossione di somme di denaro dovute al minore.

Il Tribunale di Milano, con il decreto 31 ottobre 2013, ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.