lunedì 31 dicembre 2012

Provvidenze economiche 2013: ennesima vergognosa innovazione "unilaterale" per quanto riguarda la pensione di inabilita' civile


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2013 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre  2012, n. 149  (Allegato n. 2).
Va segnalato un grave elemento di novità che riguarda i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di inabilità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 verrà considerato anche quello del coniuge.

venerdì 21 dicembre 2012

INPS: attivo su sito Portale Servizi per CTU





E' l'ennesima innovazione vergognosa che fa capire come nel processo previdenziale ed assistenziale sia oramai stata abbandonata la giusta equiparazione tra cittadino ed Istituto, favorendo spudoratamente il secondo; già i primi segni di questa abominevole disparità di trattamento si erano visti con l'art. 38 comma 7 della L. 111/2011 in cui si prevede che "...il medico legale dell'Ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al primo comma dell'art. 201 cpc"... Oggi si è perpetrato l'ennesimo abuso. Cosa dobbiamo aspettarci ancora???

A seguire il testo integrale dell'articolo dal sito ADNKRONOS

Carmine Buonomo

mercoledì 19 dicembre 2012

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

sabato 8 dicembre 2012

Petizione per l'abrogazione (o quantomeno per la riforma) dell'art. 445 bis.



Ieri 07/12/2012 una delegazione della nostra Associazione, composta dl Presidente avv. Sergio D'Andrea, dal Vicepresidente avv. Alessandro Faggiano e dall'avv. Stefano Palomba si è recata a Roma al fine di consegnare in Parlamento la petizione, da tutti noi sottoscritta al Convegno del 30/11/2012, per l'abrogazione (o quantomeno per la riforma) dell'art. 445 bis.

In particolare si è tenuto un proficuo incontro con l'On. Mario Baccini, già Ministro della Funzione Pubblica e Vicepresidente del Senato, attualmente Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito nonchè componente della V Commissione (Bilancio Tesoro e Programmazione), il quale ha preso in consegna la petizione e si è impegnato a trasmetterla all'Ufficio Legale affinchè possa essere inserita addirittura nel Decreto di Stabilità attualmente in discussione alle Camere.

Un doveroso quanto sentito ringraziamento non può che andare all'avv. Stefano Palomba per l'impegno profuso nel rendere possibile questo incontro.

A seguire il testo della petizione:

mercoledì 5 dicembre 2012

Indennità di accompagnamento e pensione per ciechi civili assoluti: via libera alla cumulabilità se le patologie sono differenti (Cassazione, Sez. VI, Sentenza n° 11912/2012)



Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

Diritto alla indennità di accompagnamento in presenza di notevoli limitazioni cognitive (Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n° 28705/2011)



La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di R. A. volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CTU disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l' A., "la pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari", con incapacità ad "utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge.
Di questa sentenza A.R. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

sabato 1 dicembre 2012

Procedimento ATPO: inammissibilitá del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di lite, anche in presenza di dichiarazione di soccombenza ex art. 152 disp. att. cpc

Numerosi colleghi segnalano gravissimi episodi che si stanno verificando presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli.
Un magistrato, in particolare, in caso di declaratoria di inammissibilitá del ricorso ex art. 445 bis cpc (provvedimento adottato statisticamente in 9 cause su 10) sta procedendo sistematicamente a condannare i ricorrenti alle spese di lite (con importi di poco sotto i 1000 €) anche in caso di dichiarazione di esonero  ex art. 152 disp. att. cpc formalmente sottoscritta.
Questo é un gravissimo abuso di potere che non può essere tollerato, soprattutto in considerazione della circostanza che nel processo previdenziale tuteliamo soggetti economicamente deboli che non possono e non devono assultamente vedersi negato arbitrariamente l'accesso alla giustizia con una condanna "punitiva" così eclatante, ma soprattutto ingiustificata da tutti i punti di vista.
Invito quindi TUTTI i colleghi che giá mi hanno scritto o che me ne hanno parlato di persona a trasmettere all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it" copia delle ordinanze "incriminate"; queste saranno raccolte in un esposto che verrá trasmesso in primis al Presidente di Sezione (che sicuramente non é a conoscenza dell'abominio che si sta perpetrando) ma soprattutto al CSM.
Per cortesia diffondete la notizia anche agli altri colleghi... Solo combattendo uniti riusciremo ad ottenere qualcosa!!!

Carmine Buonomo