martedì 29 gennaio 2013

Cartelle pazze: ecco come difendersi



Con l'entrata in vigore della "Legge di stabilità 2013", dal 1° gennaio il contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, una comunicazione preventiva dell'iscrizione dell'ipoteca o una notifica dell'avviso di vendita immobiliare, ha la possibilità di presentare una dichiarazione al concessionario e determinare l'immediata sospensione della procedura di riscossione.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione delle somme che in modo errato sono state iscritte a ruolo e che hanno causato l'invio dell'atto di riscossione da parte del concessionario.

La sospensione può essere chiesta per prescrizione o decadenza del diritto di credito, per provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, per pagamento effettuato, ecc.

La predetta dichiarazione dovrà essere inviata dal contribuente al concessionario entro 90 giorni dalla notifica di uno degli atti sopra descritti. 
Questi i modelli di dichiarazione da utilizzare rispettivamente per:

Al modello vanno allegati i provvedimenti favorevoli o le ricevute di pagamento e una copia del documento di riconoscimento. La consegna può essere fatta allo sportello, via fax, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti". 

A questo punto il concessionario trasmette, nel termine di 10 giorni, la dichiarazione inviata dal contribuente con i relativi allegati all'ente creditore (Inps, Agenzia delle Entrate, Inail, ecc.). Quest'ultimo ha tempo 220 giorni per effettuare le verifiche del caso e confermare al contribuente l'esistenza o meno delle ragioni addotte.

Se l'ente impositore, trascorsi 220 giorni, non fornisce alcun riscontro al contribuente e conseguentemente al concessionario, le somme iscritte a ruolo verranno automaticamente annullate.

Se invece il contribuente produce una documentazione falsa oltre a rispondere penalmente, gli verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 euro.

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