mercoledì 3 ottobre 2012

Incompatibilità dell'assegno mensile di assitenza



Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza gli invalidi civili a cui sia stata riconosciuta un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro, con percentuale pari o superiore al 74% fino al 99%.
L'assegno mensile di invalidità civile è incompatibile con:
  • pensioni di invalidità lavorativa erogate a qualsiasi titolo dall'INPS e da altri enti, per i lavoratori autonomi e dipendenti (art. 9, Legge 26 febbraio 1982, n. 54 ; art.1, comma 12, Legge 12 giugno 1984, n. 222 )
  • pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio,  quindi anche con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 ;  art. 3 Legge 407/90;  art. 12, Legge n. 412/91; Decreto 553/92)
  • indennità di accompagnamento INAIL, INPS e altri Enti
Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili:
Nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: è infatti data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del trattamento pensionistico incompatibile (D.M. 553/92).
Solo nel caso di pluriminorazioni, l'assegno è cumulabile con:
  • a pensione dei ciechi assoluti
  • l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
  • la pensione dei ciechi parziali
  • l'indennità speciale per ciechi parziali
  • la pensione dei sordomuti
  • indennità di comunicazione per sordomuti
Differenza tra assegno mensile di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità (IO)
L'assegno mensile per invalidità civile, pur essendo materialmente erogato dall'INPS, non è subordinato alla presenza di requisiti contributivi o di anzianità, trattandosi di una provvidenza assistenziale che, al di là delle modalità e dell'ente preposto per il pagamento, la visita di accertamento resta di competenza delle commissioni mediche dell'ASL.
Quindi possono essere considerati invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'attività lavorativa, in presenza di una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. La visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile è effettuata dalle commissioni sanitarie dell'ASL.
L'assegno ordinario di invalidità (IO), invece, pur basandosi sui requisiti di stato di salute (infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro, non inferiore a due terzi), è subordinato anche alla presenza del requisito di anzianità contributiva (pari a 5 anni, di cui almeno 3, versati nei cinque anni precedenti la domanda; essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni). La visita per l'accertamento dei requisiti sanitari viene effettuata dalle commissioni mediche dell'INPS.
Incompatibilità tra le due provvidenze economicheSi tratta, dunque, di due provvidenze economiche distinte, incompatibili fra loro. Pertanto, chi percepisce l'assegno mensile di invalidità civile non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità (IO), così come chi percepisce l'assegno ordinario di invalidità non ha diritto all'assegno mensile concesso per invalidità civile. Rimane salvo il diritto di opzione.

Fonte: SuperAbile INAIL

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