martedì 25 novembre 2014

Se il CTU nominato dal giudice omette documenti e indagini fondamentali

Articolo dell'avv. Valentina Azzini

Se il consulente sbaglia o è poco chiaro: le soluzioni spaziano dalla convocazione per chiarimenti, all’integrazione della consulenza, alla sostituzione del professionista.

Che succede se, nel corso di una causa, il consulente nominato dal giudice sbaglia o omette accertamenti o indagini fondamentali? I rimedi che le parti hanno spaziano dalla richiesta di convocazione del C.t.u. per chiarimenti, al rinnovo della consulenza, per finire alla sostituzione del perito. Vediamoli più nel dettaglio.

È pacifico, nella giurisprudenza della Cassazione [1], che la consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta C.T.U.) costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche. In realtà, non si tratta di un mezzo di prova, ma di un supporto al magistrato in ambiti tecnici sottratti alla conoscenza di quest’ultimo.

Tuttavia, se il consulente abbia omesso, nella propria indagine, l’esame di documentazione rilevante o non abbia tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione può essere sempre oggetto di critica da parte dei difensori delle parti. Questi potranno così fare istanza al giudice affinché ordini il rinnovo della consulenza o convochi il consulente per maggiori chiarimenti.
Il codice di procedura civile [2] stabilisce infatti che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
L’ultima parola, ovviamente, è sempre rimessa al giudice che ha la possibilità di decidere se rinnovare o meno l’esame del perito [3]. Ma tale provvedimento è generalmente esortato dalle parti che sostengono la negligenza nello svolgimento delle operazioni e/o l’insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.

lunedì 24 novembre 2014

Simulazioni pratiche su PCT e PST, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica: prossimi incontri a Napoli

A tutti i colleghi interessati segnalo i prossimi due incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di Personal Computer, videoproiettore e puntatore laser) sul PST/PCT, nonchè sul gratuito patrocinio e sulla fatturazione elettronica. 
I corsi si terranno presso la sede UIF (Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Centro Direzionale) e daranno diritto all'accredito di n° 2 crediti formativi cadauno.
Relatori, oltre al sottoscritto, gli amici avv.ti Marino Iannone e Gaetano Irollo. 

- giovedi 04/12/2014 dalle ore 11,00 alle 13,00
- giovedì 11/12/2014 dalle ore 11,00 alle 13,00





venerdì 7 novembre 2014

Trasformazione invalidita' / inabilita' civile in assegno sociale e redditi di riferimento


Al compimento dei 65 anni e 3 mesi gli invalidi civili perdono l'assegno o la pensione in godimento per acquisire automaticamente l'assegno sociale.
L'INPS, con la Circolare n° 86/2000 modificò l'orientamento tenuto sino a quel momento, riconoscendo che "in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà far riferimento al reddito percepito dall'interessato (SENZA QUINDI NESSUN RFERIMENTO AL REDDITO CONIUGALE) nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione". 
Successivamente dal 01/06/2010 il riferimento per i soli redditi da pensione è all'anno in corso.
La cosa assurda è che, ancora oggi, l'INPS, in totale dispregio della normativa di riferimento e della propria circolare interna, nelle domande di trasformazione da INVCIV in AS, continua a prendere come riferimento i redditi coniugali (marito e moglie) e non quelli strettamente personali.
Dopo il salto, quindi, ho provveduto ad allegare tre interessantissimi precedenti giudiziari sull'argomento - gentilmente messi a disposizione dall'amico avv. Roberto Avallone - che sanciscono inequivocabilmente il criterio reddituale "personale" nelle trasformazioni da invalidità / inabilità civile in assegno sociale.

Carmine Buonomo

lunedì 3 novembre 2014

Simulazioni pratiche su notifiche a mezzo PEC, PCT e PST, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica: prossimi incontri

A tutti i colleghi interessati, segnalo i prossimi tre incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di PC, videoproiettore e puntatore laser) sulle notifiche a mezzo PEC, PST e PCT, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica. 
I corsi si terranno presso la sede UIF di Aversa, Via Parente 2 (Palazzo Parente) e daranno diritto all'accredito di n° 3 crediti formativi cadauno.
Relatori, oltre al sottoscritto, gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Giuseppe Landolfo. 

- mercoledì 12/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30.
- mercoledì 19/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30.
- mercoledì 26/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30. 

Dopo il salto, le altre due locandine

giovedì 30 ottobre 2014

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 243/14, ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis c.p.c.

SENTENZA N. 243/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis del codice di procedura civile e dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra R.A. e l’INPS con ordinanza del 18 gennaio 2013, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di R.A. e dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Giulio Cimaglia per R.A. e Mauro Ricci per l’INPS.
Ritenuto in fatto