venerdì 24 ottobre 2014

Come ottenere la specifica dei pagamenti degli onorari ricevuti dall'INPS?


Spesso capita di ricevere pagamenti di onorari sul proprio c/c bancario senza aver ancora ricevuto la relativa specifica da parte dell'INPS.

Il problema si pone soprattutto nel momento in cui stanno scadendo i termini per il pagamento dell'IVA (mensile, trimestrale, etc.) e quindi, pur dovendo emettere urgentemente la relativa fattura fiscale, non sappiamo a quale "pratica" imputare il pagamento ricevuto. 

Anche in questo caso ci viene in aiuto la digitalizzazione dell'INPS: La specifica attestazione può finalmente essere prelevata dal portale istituzionale dell'Istituto.

A seguire la procedura:
1) Collegarsi sul sito www.inps.it
2) Nella scheda "Servizi Online", cliccare su "Il PIN online" e, quindi, su "Richiedi PIN".
3) Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.
4) Una volta in possesso del codice PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino" inserendo il proprio PIN.
5) Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino", poi sul menù "Prestazioni" ed infine sulla voce "Riepilogo pagamenti eseguiti".
7) Da qui è possibile visionare e/o scaricare la relativa specifica di pagamento.

I possessori di "firma digitale" possono evitare la richiesta del pin cittadino (passaggi 2, 3 e 4): per utilizzarla, nella schermata "Autenticazione Utente" in "Servizi per il cittadino", basta cliccare sulla linguetta "Autenticazione con CNS". 

Ringrazio l'amica avv. Maria Elena Sassone ed in particolare la sua collega Angela per la preziosissima segnalazione.

Carmine Buonomo

venerdì 17 ottobre 2014

Appello motivato: per la Corte di Appello di Potenza sono richieste "volontà + argomentazione + causalità"


Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 12.8.2014.

L’unica opzione interpretativa degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, è la seguente:
1) c.d. PROFILO VOLITIVO: devono essere sufficientemente enunciate le parti del provvedimento che si intendono impugnare (per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 
2) c.d. PROFILO ARGOMENTATIVO: devono essere suggerite le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto
3) c.d. PROFILO DI CAUSALITA': deve essere indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite.


Fonte: 


giovedì 16 ottobre 2014

Simulazioni pratiche PCT e notifiche a mezzo PEC: calendario dei prossimi incontri

A tutti i colleghi interessati, segnalo i prossimi due incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di PC, videoproiettore e puntatore laser) sul Processo Civile Telematico e notifiche a mezzo PEC. 
Relatore, oltre al sottoscritto, l'amico avv. Gaetano Irollo. 

- giovedì 23/10/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30 presso la sede UIF, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, Napoli (3 crediti formativi).  

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- mercoledì 29/10/2014 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 presso il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore (2 crediti formativi).

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Carmine Buonomo

martedì 14 ottobre 2014

Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione


L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla Legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>.

Quanto alla prescrizione, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione (Giudice di Pace di Ottaviano, d.ssa A. Ventimiglia- Sentenza del 27.09.2013).

A seguire il testo integrale della sentenza:

mercoledì 8 ottobre 2014

Equitalia e sospensione della riscossione


La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia (legge di Stabilità 2013: legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)


La nuova disciplina ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione. 

Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da: 
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Quando presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Dove trovare il modello

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e online al seguente link.

Come inviare la documentazione

La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia,via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r.

Esito

Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012 ).

Restano valide le dichiarazioni già presentate a Equitalia prima delle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2013 attraverso il modello dell’ex direttiva n.10/2010.

Informazioni utili

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

In base al dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. 
Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Fonte: sito web Gruppo Equitalia