Il giudice tutelare deve vigilare sugli interessi dei minori sottoposti alla potestà dei genitori.
Per questo motivo la legge individua una serie di atti che i genitori, in qualità di rappresentanti del minore, possono compiere soltanto con l’autorizzazione del Giudice tutelare.
L’art. 320 c.c. individua una serie di atti che vanno ad incidere sulla sfera patrimoniale del minore che il giudice autorizzerà in base al criterio del vantaggio che l’atto possa o meno arrecare al minore.
Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione sarà necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni (Cass. Civ. n. 742/2012).
Il problema si pone in quanto l’art. 320 al IV comma include negli atti soggetti alla preventiva autorizzazione, la riscossione di capitali, senza specificare se nella previsione debba essere ricompresa ogni riscossione di somme di denaro dovute al minore.
Il Tribunale di Milano, con il decreto 31 ottobre 2013, ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.