venerdì 6 dicembre 2013

Festa di inaugurazione della UIF Sezione di Napoli Nord


Cari amici,
in occasione dell’inaugurazione della Sezione Napoli Nord della UIF (Unione Italiana Forense), di cui ho l’onore di esserne Segretario, allego il relativo invito (20/12/13 dalle ore 20,30) con le informazioni necessarie per raggiungere la sede.
Clicca sull'immagine per ingrandirla
Come potrete notare, è stato stabilito un contributo “simbolico” di partecipazione pari a € 10 a persona per coprire i soli costi del locale, del buffet e dell’intrattenimento musicale.

Da martedì prossimo, gli inviti in originale potranno essere richiesti a Sergio presso la storica Sezione UIF di Napoli (Palazzo di Giustizia, Piazza Coperta), oppure direttamente ai membri del nuovo direttivo tra cui il sottoscritto, il Presidente avv. Gaetano Irollo, il Vice Presidente avv. Maria Elena Sassone oppure il Tesoriere avv. Patrizia Maestripieri.

Nel corso della serata verrà anche predisposto uno stand dove gli interessati potranno compilare i moduli di adesione e versare la quota associativa per l’anno 2014.

Per chi fosse interessato, allego link alla pagina Facebook ufficiale, mentre a breve sarà online il relativo portale web:


Saluti a tutti, Carmine Buonomo





giovedì 5 dicembre 2013

Infortunio di lavoratore gia' invalido: la valutazione va fatta con riferimento all’attitudine al lavoro ridotta per effetto di preesistente inabilità lavorativa


Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità: lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 15073/13.


Il caso: infortunio di lavoratore già con percentuale di invalidità.

Secondo il ricorrente la Corte d’appello, nel calcolo di valutazione dello stato anteriore rispetto ad una menomazione in ambito INAIL, ossia a seguito di infortunio sul lavoro, avrebbe applicato in modo erroneo la c.d. formula Gabrielli. 
Ciò, in quanto, a suo dire, i giudici di merito si erano limitati a recepire il responso del consulente d’ufficio, il quale aveva semplicemente sottratto dal danno funzionale della limitazione articolare dell’anchilosi, conseguente a infortunio sul lavoro e stimato nella misura del 10%, la percentuale di invalidità preesistente del 4%. 
Al contrario, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuto considerare il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio e quello preesistente, non il grado di invalidità. 
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, chiarendo che in base alla suddetta formula il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio. 
In pratica, gli Ermellini hanno rilevato che l’errore commesso dal ricorrente, nel tentativo di identificare il numeratore della frazione prevista dalla formula, è quello di pretendere di sottrarre l’intero valore del danno funzionale del 10%, che già inglobava la percentuale del danno anatomico preesistente all’infortunio lavorativo del 4%, dal grado di attitudine lavorativa del 96%. 
Mentre, i giudici di legittimità, hanno spiegato che, correttamente, il diminuendo del numeratore deve essere rappresentato dal grado dell’attitudine al lavoro preesistente, che non può, di certo, tener conto del grado di invalidità successivo all’infortunio sul lavoro.


Fonte: La Stampa

Il pensionato in buona fede deve restituire eventuali maggiori somme percepite dall'INPDAP?


"Ripetibilità" o "irripetibilità" dell'indebito pensionistico accertato in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo.


La Magistratura Contabile (Corte dei Conti -Sez.Giur.le Toscana - 3 ottobre 2012, n.453) affronta tale tema, operando preliminarmente una ricognizione giurisprudenziale di precedenti orientamenti delle sezioni riunite della Corte dei Conti, sul tema dell’irripetibilità dell’indebito pensionistico, citando un primo orientamento di segno negativo (sent. Nr.1/QM 14/01/1999) notevolmente attenuato dalla successiva pronuncia (nr.7/QM del 7/07/2007) dove è stato ribadito che la sussistenza di elementi quali: l’allungamento dei termini procedimentali dell’azione amministrativa fissati dalla L.241/1990 unitamente alla buona fede del destinatario del provvedimento (ovvero nella specie del pensionato), la proposizione da parte dell’Ente Previdenziale Pubblico (INPDAP) della rispettiva azione diretta al recupero di somme corrisposte senza causa, sarebbe inopportuna e/o ingiustificata e come tale illegittima.

martedì 3 dicembre 2013

Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni: Istruzionioperative


Ringrazio l'amico Ettore Vita per la preziosa segnalazione.


Interessantissimo il punto 5 (Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile).

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Messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013


Premessa

Con i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155.

Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.

1. Disposto normativo

L’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:

con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
“47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
con il comma4 ha previsto che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

2. Termine quinquennale di prescrizione.

Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.

mercoledì 27 novembre 2013

INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave


Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedo sopra menzionato "può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma".

L'Istituto elenca -nella circolare- i soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

martedì 26 novembre 2013

Assegno di incollocabilità INAIL (D.P.R. n. 1124/1965)


NATURA 
Economica.
Non soggetta a tassazione IRPEF.

REQUISITI 
• età non superiore a 65 anni;
• impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
• grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
• grado di menomazione dell’integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

DECORRENZA
Un mese dopo la presentazione della richiesta.
DURATA
Fino al compimento dei 65 anni, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

COME SI OTTIENE
Su richiesta del lavoratore assicurato alla Sede INAIL di appartenenza.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità.
Nel caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta.
Accertati i requisiti amministrativi, il Centro medico legale della Sede verificherà, con apposita visita medica dell’assicurato, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.
In caso di esito positivo, la Sede comunicherà all’assicurato che la sua richiesta di erogazione dell’assegno di incollocabilità è stata accolta.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la Sede specificherà all’interessato le motivazioni a mezzo posta.

IMPORTO 
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

martedì 19 novembre 2013

Le pensioni e gli assegni per inabilità e invalidità lavorativa




La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. 
Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l’assunzione o che si aggravano nel corso dell’attività lavorativa.

Prendiamo in esame le provvidenze erogate dai due maggiori istituti previdenziali: INPS (dipendenti privati e buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati) e ex INPDAP (dipendenti pubblici).

INPS  
Assegno ordinario di invalidità lavorativa (L. 222/84)

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all’assicurazione generale INPS. 
I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.

venerdì 15 novembre 2013

Nuovo record: 1.000 Utenti registrati ed oltre 720 Facebook followers


Contro ogni aspettativa il sito ha raggiunto un nuovo, inimmaginabile, traguardo: 1.000 utenti registrati!!!
A questi si aggiungono gli oltre 720 "mi piace" sulla nostra pagina ufficiale Facebook.
Ringraziarvi uno ad uno sarebbe impossibile, ma almeno permettetemi di farlo in maniera collettiva: grazie, grazie, grazie a tutti voi per le manifestazioni di stima e di affetto che riceviamo quotidianamente... tutto ciò rappresenta un fortissimo stimolo per continuare ad impegnarsi di sempre di più.

Carmine Buonomo 

mercoledì 13 novembre 2013

Tribunale Napoli Nord: dichiarazione per esenzione Contributo Unificato


In allegato la nuova dichiarazione - predisposta dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord - per ottenere l’esenzione dal C.U. nelle controversie previdenziali.

Come potrete notare, come già successo in Corte d’Appello a Napoli, è stata inserita l’assurda sezione in cui vanno indicati i dati anagrafici ed i codici fiscali dei familiari conviventi.

Per quanto mi riguarda, visto che la dichiarazione di cui al primo punto già parla espressamente della “somma FAMILIARE dei redditi imponibili, mi asterrò volontariamente dal compilare la sezione relativa ai dati dei familiari conviventi, dal momento che non vi è nessuna normativa che lo impone. 


Carmine Buonomo

venerdì 8 novembre 2013

Processo previdenziale: facsimile relata di notifica a mezzo PEC ed asseverazione di conformità della copia telematica all'atto cartaceo

Nella speranza di fare pensiero gradito a tutti i colleghi previdenzialisti, allego facsimile della relata da utilizzare per le notifiche a mezzo PEC nonchè il modello dell'asseverazione di conformità della copia telematica (quando l'atto allegato non sia ab origine un documento informatico: ad es. PDF nativo, sottoscritto digitalmente).
Ho evidenziato in rosso le eventuali parti da eliminare ed in giallo quelle da personalizzare (di volta in volta).
Ricordo che l'avvocato può eseguire tali tipologie di notificazione purchè sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal proprio C.O.A. ai sensi dell'art. 7 L. 53/94.


Carmine Buonomo 


giovedì 7 novembre 2013

Fondo casalinghe INPS: che cos’e' e come funziona?

La crisi economica e sociale pone al centro dell’attenzione il tema del welfare e delle pensioni. Così, se c’è chi pensa alla pensione integrativa o ai contributi volontari per incrementare il proprio trattamento pensionistico, c’è chi deve interessarsi proprio a crearlo.



Stiamo parlando di coloro che svolgono un lavoro quotidiano ma non retribuito: le casalinghe.

A sostegno di questa categoria il 1 gennaio 1997 è stato istituito il fondo casalinghe



Chi può iscriversi al fondo casalinghe?
Possono iscriversi al fondo casalinghe uomini e donne tra i 15 ai 65 anni che possiedono i seguenti requisiti:
esercitano un lavoro in famiglia, legato a responsabilità familiari, non retribuito e non soggetto a vincoli di subordinazione;
non risultano titolari di pensione diretta;
non svolgono attività lavorativa (dipendente o autonoma) per cui vige l’obbligo di iscrizione ad un altro ente o ad un’altra cassa previdenziale;
svolgono un’attività lavorativa part-time se, in funzione all’orario e allo stipendio percepito, si verifica una riduzione delle settimane utili per il diritto a pensione.

Chi era iscritto alla Mutualità pensioni è d’ufficio iscritto nel nuovo Fondo casalinghe e può utilizzare i contributi versati come “premio unico d’ingresso”.

Come presentare la domanda?

mercoledì 6 novembre 2013

Inps: pensioni d’inabilità contributiva, ok alla totalizzazione



C’è l’ok alla totalizzazione contributiva per la pensione d’inabilità contributiva; ai lavoratori che possono vantare più molteplici periodi contributivi, versati alla gestione lavoratori dipendenti, a quella lavoratori autonomi e alla gestione separata la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità della contribuzione utile.



Questa è la novità prevista dalla legge di stabilità 2013 e si applica ai lavoratori privati che fanno domanda per la pensione d’inabilità a partire dal 1° gennaio 2013, mentre nel caso di lavoratori pubblici si applica a quanti cessano dal servizio dalla suddetta data nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio, almeno stando a quanto riporta la circolare n.140/2013 dell'INPS.

La pensione di inabilità scatta nel caso di una grave infermità che determina l’impossibilità assoluta per il lavoratore di compiere ogni attività riguardante il proprio impiego. La prestazione è di natura definitiva e succede all’assegno di invalidità (triennale), in seguito alla cessazione definitiva di ciascuna attività lavorativa e alla rinuncia alle indennità di disoccupazione.

Il requisito minimo per poter beneficiare della pensione di inabilità sono cinque anni di contributi versati all’Inps, ossia almeno 260 contributi settimanali, dei quali tre (cioè 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012), dichiara l’Inps, ha stabilito che per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità dei contributi utili, purché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione d’inabilità in una delle predette gestioni.

venerdì 25 ottobre 2013

Vademecum dell'avvocato telematico


In considerazione dell'attuale possibilità di effettuare le notifiche personalmente a mezzo PEC, ma soprattutto della circostanza che a partire dal 30/6/2014 tutti i depositi in cancelleria dovranno essere effettuati esclusivamente in via telematica (con esclusione quindi del cartaceo), ritenendo di fare cosa gradita a tutti, allego il “Vademecum dell’Avvocato Telematico” messo gratuitamente a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Clicca per scaricare il manuale

Carmine Buonomo

martedì 22 ottobre 2013

giovedì 17 ottobre 2013

Non ci resta che piangere...


Cartelle esattoriali non impugnate e pignoramento: come difendersi?

Innanzitutto è bene sapere che la legge consente di impugnare le cartelle esattoriali entro tempi predeterminati e molto ristretti (variabili a seconda del tributo, dai 20 ai 60 giorni).


Generalmente, se è stato già avviato il pignoramento dello stipendio, significa che le cartelle si sono “solidificate”, ossia non sono state impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.

Non vi è modo, quindi, di impugnare le stesse per vizi intrinseci, ossia attinenti all’atto stesso o al tributo.

Peraltro, proprio nel caso di cartelle esattoriali, la legge [1] prevede una procedura speciale di pignoramento presso terzi. 

Essa consente all’Agente per la riscossione di pignorare le somme dovute, al contribuente, da terzi soggetti (per es. il datore di lavoro) senza bisogno di una procedura in tribunale, come invece avviene per tutti gli altri creditori. In altre parole, Equitalia effettua il pignoramento senza alcuna udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

A questo punto, al contribuente non rimane che verificare se vi siano possibilità di opporsi al procedimento di esecuzione forzata.

Tali possibilità sono le seguenti:

martedì 15 ottobre 2013

Legge di Stabilità (bozza): indennità di accompagnamento e limiti reddituali



In queste ore circola la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014: il testo sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi inizierà il previsto iter alle Camere fino all’approvazione finale. 
Solitamente il testo definitivo, frutto di dibattiti, accordi, emendamenti, risulta molto diverso dalla stesura iniziale.
Nondimeno destano preoccupazione due commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, come noto, è una provvidenza assistenziale concessa alle persone con invalidità totale che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o che non riescono a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore. Si tratta quindi di persone con grave disabilità.
La provvidenza, che ha la natura di un’indennità per servizi che lo Stato non riesce a garantire, viene erogata a prescindere dell’età e a prescindere dal reddito personale.
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è di 499,27 euro.
La normativa italiana prevede anche l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, ma la bozza della legge di Stabilità non ne tratta.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età.

mercoledì 9 ottobre 2013

Parametri forensi: novità in arrivo. Parcelle avvocati più alte Fonte



Il Ministero della Giustizia ha predisposto un regolamento che determina i nuovi importi dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Di qui a breve dunque ci sarà la possibilità di riequilibrare i pesanti tagli sulle liquidazione delle note spese che fu la conseguenza dell'abrogazione delle vecchie tariffe professionali e dell'introduzione dei parametri a cui i giudici debbono fare riferimento per liquidare le note spese giudiziali. 
Non si tratta di una piena vittoria del Consiglio Nazionale Forense dato che la sua proposta prevedeva più di un raddoppio degli importi, ma il decreto del Ministero della Giustizia porterebbe comunque ad un incremento di valore che sfiora il 50 per cento. 
Resterà invariata per il resto la suddivisione per materia e per fasi del procedimento (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Tra le novità del decreto vi è anche quella che prevede una riduzione del 30 per cento dei compensi previsti per il gratuito patrocinio. 



giovedì 3 ottobre 2013

Pubblicata in G.U. l'ordinanza n. 204/13 di sollevamento della questione di legittimità costituzionale in materia di ATPO previdenziale.






Un sentito ringraziamento va agli amici avv.ti Aquilani da Viterbo e Devanna da Roma per la preziosa segnalazione.
In particolare, la collega Beatrice Devanna - cui va il mio più sentito ringraziamento per aver sollevato presso il Tribunale di Roma la questione di legittimità costituzionale ed ottenuto la remissione degli atti alla Corte - in data odierna mi ha comunicato telefonicamente che ci sono "solo" 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per il deposito di eventuali ricorsi "ad adiuvandum".
Invito, quindi, tutti gli avvocati previdenzialisti e/o cultori della materia, a contattarmi per concordare, con la massima urgenza, le opportune iniziative di supporto all'operato dei colleghi romani.


Carmine Buonomo