ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego): dal 1º gennaio 2013 è istituita l’ASPI, che va a sostituire l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità (con
esclusione dell’indennità di disoccupazione agricola).
La nuova misura a sostegno del reddito
non andrà, però, a sostituire i trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.
A CHI SI APPLICA: La nuova indennità si
applica a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori
di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma
subordinata; ne sono esclusi gli
operai agricoli sia
a tempo determinato che indeterminato, ne sono beneficiari anche i dipendenti pubblici a tempo determinato.
REQUISITI: Ai fini dell’erogazione
dell’indennità è necessario:
– lo stato di disoccupazione;
– almeno due anni di assicurazione e
almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità non spetta in caso di
dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo che la stessa sia intervenuta nell’ambito
della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione.