Sulle problematiche innestate dall'art. 445 bis cpc, allego questo interessantissimo articolo del collega avv. Giulio Cimaglia, tratto dal sito istituzionale dell'ANMIL.
"Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità (disciplinate dalla legge 12 giugno 1984 n. 222) chi intende proporre domanda per il riconoscimento dei propri diritti, deve presentare istanza di accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, con ricorso al giudice competente presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, in base all’articolo 445 bis del Codice di Procedura Civile dal titolo “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio” (introdotto con l’articolo 38 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111).