venerdì 30 agosto 2013

La prescrizione del credito contributivo non si interrompe con l’ordinanza-ingiunzione e il verbale ispettivo



In materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non interrompono la prescrizione del credito contributivo. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 13218 del 28.05.2013.


Infatti, sostiene la Suprema Corte:

- l’ordinanza-ingiunzione non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi;

- il verbale ispettivo, invece, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.

Pertanto, tanto l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, tanto il verbale dell’Ispettorato del lavoro non valgono a interrompere la prescrizione del credito contributivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Danno biologico e criteri di calcolo


In caso di infortunio o di malattia professionale, per valutare il grado di inabilità subito dal danneggiato bisogna prendere a riferimento una specifica tabella – denominata “tabella delle menomazioni” – che prevede tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o malattie professionali, comprendendovi sia i riflessi sulla capacità lavorativa, sia gli aspetti dinamico-relazionali, ossia, il danno alla persona intesa nella sua globalità.

La descrizione della menomazione riportata nelle singole voci della tabella si riferisce al valore massimo (“fino a…”). Pertanto, per verificare il danno, bisognerà commisurarlo alla sua effettiva gravità: si parte da un minimo pari a 1 e si va, via via, crescendo.

Nel caso di danni composti, costituiti cioè di più menomazioni, non si può fare una semplice somma delle singole menomazioni indicate in tabella, ma bisogna valutare il danno nel suo complesso e in concreto, in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. In questo senso, si è espressa la Cassazione [1]. In pratica, in questi casi, la valutazione avviene adottando criteri e metodi diversi, tra i quali il più usato e il “metodo proporzionalistico a scalare”. Tale formula viene applicata non con un rigore matematico assoluto, ma come punto di partenza indicativo per avere un’idea dell’ordine di grandezza attorno al quale deve aggirarsi la valutazione del danno complessivo.

La valutazione medico legale richiede, inoltre, anche l’indicazione di un coefficiente, da rilevare dall’apposita “tabella dei coefficienti”. Tale coefficiente serve a stabilire quanto incide la menomazione sulla capacità lavorativa dell’assicurato e sulla sua ricollocabilità nella stessa categoria lavorativa.

domenica 25 agosto 2013

900 utenti registrati e 640 Facebook fan



Oggi è stato raggiunto un nuovo record: grazie ai 900 utenti registrati ed ai 640 Facebook fan per la stima dimostrata!!!

Carmine Buonomo

lunedì 12 agosto 2013

Maggiorazioni sociali per ultra 70enni e per inabili civili, ciechi assoluti e sordomuti ultra 60enni (art. 38, Legge 448/01)


I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Per gli anni successivi l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta ai titolari di:
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.

L'incremento è concesso ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni; per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l'età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate (spiegazione a seguire).

La maggiorazione sarà, invece, concessa con una età minima di 60 anni per:
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti

domenica 11 agosto 2013

Legge n. 99/2013 e pensione di inabilità civile: finalmente il limitereddituale e' personale



Nella Legge n. 99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti"), è stata inserita un'importantissima disposizione che pone finalmente fine all'annosa questione dei redditi da considerare per la concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente all'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali"), comma 5, si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF, CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Al successivo comma 6 si specifica, inoltre, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Carmine Buonomo  

giovedì 1 agosto 2013

Indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione: esonero dalle visite di revisione e di controllo (art. 6, comma 3, Legge80/2006 e D.M. 02/08/2''7)


Sono già sei anni che è stato emanato il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute individuando l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità ed è attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Art. 6, comma 3 della Legge 9 Marzo 2006, n. 80:

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Pertanto, le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

Riferimenti normativi:

Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.


Domanda di accesso agli atti: la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.


Pur non trattandosi di tematica prettamente previdenziale, ritengo utile segnalare questo importantissimo precedente del TAR Sardegna dal momento che, sovente, le nostre istanze di accesso agli atti (all'INPS o all'ASL) rimangono sempre "lettera morta".

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Con lettera del 14.1.2013, agli atti in data 1.2.2013 il signor P. S., aveva chiesto al Sindaco del comune di Guspini l'accesso "agli atti della procedura relativa all'approvazione dell'atto aggiuntivo al PIA CA 01 - Ovest - Nord Ovest da parte del Comune di Guspini, nonché al contratto preliminare stipulato tra il Sindaco ed il sig. P. S. in data 28.12.2009".

Non avendo ottenuto risposta il signor Scalas aveva proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per l'ottenimento dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti a carico del Comune intimato.

Il Comune di Guspini ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che i documenti richiesti non esistevano presso il Comune, chiedendone comunque il rigetto perché infondato.
I giudici della Seconda Sezione (sentenza N. 00569/2013 del 12 giugno 2013 depositata in segreteria il 23/07/2013) hanno ritenuto il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, non senza tuttavia qualificare come illegittimo il silenzio serbato dal Comune, e di conseguenza condannare l' Ente alla rifusione delle spese del giudizio.