Ringrazio l'amico Ettore Vita per la preziosa segnalazione.
Interessantissimo il punto 5 (Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile).
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Messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013
Premessa
Con i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155.
Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.
1. Disposto normativo
L’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:
con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
“47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
con il comma4 ha previsto che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2. Termine quinquennale di prescrizione.
Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.