giovedì 28 gennaio 2016

Il perfezionamento cronologico dell'invio telematico: quale ricevuta PEC rileva?



Moltissimi amici mi chiedono, giustamente, quando si intende perfezionato - per l'inviante - il deposito di un atto telematico.
Si fa il classico esempio di un atto trasmesso telematicamente l'ultimo giorno utile (con seconda PEC ovviamente ricevuta entro le 23,59) ma che, materialmente viene "aperto" dalla cancelleria diversi giorni dopo.
Da una verifica sul PST l'atto risulterà depositato non il giorno dell'invio ma soltanto il giorno dell'apertura della busta da parte della cancelleria.
Orbene, da questo punto di vista posso tranquillizzare i colleghi che la ricevuta PEC a cui si fa riferimento, ai fini della tempestività del deposito di un atto telematico, è la seconda (CONSEGNA). 

Il deposito, quindi, si considera appunto perfezionato in tale momento, seppur con effetto (così anticipato, ma) provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi a formazione progressiva.

Ovviamente questo non lo dico io, ma deriva da un'esplicita previsione normativa: Art. 16-bis, co. 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dall’art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); cfr. pure l’art. 13 DM 44/2011.
"Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza".

Sperando di aver tranquillizzato in tal modo i più timorosi, auguro a tutti buon lavoro.

Carmine Buonomo




Pensioni, aggiornati gli importi dell'assegno sociale per gli invalidi civili



Aggiornati dall'Inps i limiti di reddito per determinare l'importo dell'assegno sociale sostitutivo delle prestazioni previste per gli invalidi civili, parziali o totali, e per i sordomuti titolari di pensione non reversibile ultrasessantacinquenni. Interessati i titolari di assegno sociale derivante da invalidità civile o di invalidità civile concessa con le regole dell'assegno sociale che non superano determinati limiti di reddito annuo sia personale che cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

I valori sono utili per comprendere la misura dell'assegno derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità civile o della pensione speciale per i sordomuti per il raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi oppure per quei lavoratori la cui invalidità civile sia stata accertata dopo il compimento dell'età predetta età e che, pertanto, hanno diritto direttamente all'assegno sociale.

La prestazione base quest'anno è pari a 364,90 euro al mese e può essere concessa in favore degli invalidi civili parziali il cui reddito personale annuo non superi i 4.800,38 euro o agli invalidi civili totali (e sordomuti) il cui reddito annuo non splafoni i 16.532,10 euro. 

Si tratta dei medesimi limiti reddituali previsti per ottenere la pensione di inabilità civile e per l'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971

Ai fini della concessione della prestazione restano, come per l'invalidità civile, irrilevanti i redditi del coniuge. 

Da segnalare, inoltre, ...

venerdì 22 gennaio 2016

I lavoratori privati con una invalidità pari almeno all'80% possono conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età ridotta rispetto alla Legge Fornero




L'ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. 
Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alle prestazioni in favore degli invalidi civili) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 66 anni e 3 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 6 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 6 mesi le donne). 
Si tratta di due ordini di benefici non sempre conosciuti ma che è bene avere sott'occhio per non perdere un particolare sconto sull'età pensionabile che può rivelarsi prezioso. Vediamoli.


Pensione di Vecchiaia Anticipata (c.d. VO 80%)

In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 anni e 7 mesi se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). 

Questi lavoratori dovranno inoltre attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. 


Il beneficio in parola risulta attivo però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).

lunedì 4 gennaio 2016

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2016


Articolo dell'amico Carlo Giacobini, 
Direttore Responsabile di HandyLex.org

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2016 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 31 dicembre 2015, n. 210 (Allegato n. 4).
Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi; ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del  decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che  fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.
Nella tabella che segue si riportando gli importi in euro, comparati con quelli del 2015 (definitivi).


Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201620152016
Pensione ciechi civili assoluti302,53302,5316.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione ciechi civili parziali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione invalidi civili totali279,47279,4716.532,1016.532,10
Pensione sordi279,47279,4716.532,1016.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali279,47279,474.800,384.800,38
Indennità mensile frequenza minori279,47279,474.800,38 4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70899,38NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali507,49512,34NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi252,20254,39NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15206,59NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39502,39NessunoNessuno