mercoledì 28 gennaio 2015

La decorrenza della prestazione, salvo casi eccezionali non può coincidere con la data della visita medico legale (retrodatazione a sei mesi prima della data della visita medico-legale)

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Pertanto, solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente, allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso specifico il giudice (dr. Ciro Cardellicchio, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere) ha ritenuto opportuno decidere in difformità alle conclusioni peritali e retrodatare la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi prima la data della visita medico-legale (anche sulla scorta dell'orientamento della Cassazione: Sentenze n° 4747/1992, n° 7191/1995 e da ultima n° 8723/2007, richiamata nel provvedimento).
Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Raffaele e Francesco Di Tella per il prezioso precedente fattomi pervenire. 


lunedì 26 gennaio 2015

Modello trasmissione telematica pagamento Contributo Unificato e marche da bollo Lottomatica

Per tutti coloro che provvedono al pagamento del Contributo Unificato e delle marche da bollo a mezzo servizio Lottomatica (anzichè modello F23, bollettino postale o pagamento telematico), consiglio vivamente di utilizzare l'allegato modello.
In tal modo, oltre ad una maggiore eleganza estetica nell'allegazione telematica, si scongiurerà, tra le altre cose, la potenziale perdita delle marche "volanti" conservate nel fascicolo.   


venerdì 16 gennaio 2015

Come "importare" sul proprio PC i certificati del dispositivo di firma digitale


Il punto d'accesso (ad esempio PST Giustizia o Polisweb) non riconosce la vostra firma digitale (Errore SSL) e, di conseguenza, non vi permette di operare nell'ambito del processo telematico? 
Nessun problema: basta semplicemente importare nel proprio PC i relativi "certificati" di firma.



A seguire la procedura di installazione per i due dispositivi di firma digitale più utilizzati.


1) INFOCERT / LEXTEL / LEGALMAIL: Risorse del computer; doppio click sulla lettera che identifica la chiavetta; All'interno della pennetta troverete due comandi "autorun" di cui uno eseguibile (.exe); fare doppio click sull' autorun eseguibile; nella successiva schermata cliccare sulla voce "impostazioni" nel menù a sinistra; cliccare sul comando "utilizza la business key con le applicazioni del tuo PC"; completare la procedura di installazione e riavviare il PC.
In mancanza del comando "autorun" eseguibile, si può procedere installando bit4id.
Il file da eseguire è denominato “bit4id_ipki‐k4‐ccid‐ext.exe” e si trova nella cartella “IstallDriver”: bisogna farlo partire e seguire le istruzioni del wizard. Al termine, riavviare il pc.

2) ARUBA: Risorse del computer; doppio click sulla lettera che identifica la chiavetta; doppio click su "autorun"; nella successiva schermata cliccare sulla voce "utilities" nel menù a sinistra; cliccare sul comando "Import Certificato"; completare la procedura di installazione e riavviare il PC

Questa procedura va effettuata su ogni PC su cui volete utilizzare la firma digitale. 

Nel 99,9% dei casi avrete risolto tutti i vostri problemi di riconoscimento. 
Buon PCT a tutti!!! 

Carmine Buonomo

giovedì 15 gennaio 2015

Il trattamento minimo

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La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".

L’importo mensile varia ogni anno; per il 2015 è stato fissato a 502,38 (€ 500,88​ euro nel 2014).

Il trattamento minimo spetta in base al reddito, secondo lo schema che segue.

Persone singole:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 6.517,94​ euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 6.517,94​ e 13.035,80 euro annui;
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 13.035,80 euro annui;

Coppie sposate:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 19.553,82​ euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 19.553,82​ e 26.071,76 euro annui
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 26.071,76​ euro annui;

I reddito da considerare è quello assoggettabile all'Irpef. 
Non deve includere: le pensioni d'invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.

venerdì 9 gennaio 2015

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1 (Allegato n. 3).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201420152014
Pensione ciechi civili assoluti302,53301,6216.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili parziali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione invalidi civili totali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione sordi279,75278,9116.532,1016.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali279,75278,914.805,194.790,76
Indennità mensile frequenza minori279,75278,914.805,19 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70863,85NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali508,55504,07NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi253,26251,22NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15200,04NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39500,88NessunoNessuno

La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.

La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).

Fonte: Handylex.org

venerdì 2 gennaio 2015

Simulazioni pratiche per avvocati e CTU: il Processo Civile Telematico e la Consulenza Tecnica d'Ufficio

Come tutti voi saprete, dal 01/01/2015 è diventato ufficialmente obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocedimentali (ovvero successivi a quelli introduttivi) in tutte le cause pendenti, indipendentemente dalla data di iscrizione a ruolo. 
Tale obbligo vige per tutti i Tribunali d'Italia (ed, in via sperimentale dal 12/01/2015 anche per la Corte d'Appello di Napoli), e riguarda sia gli avvocati che tutti i soggetti operanti nel processo, ivi compresi i CTU.
E' con piacere quindi che vi invito al prossimo evento formativo, indirizzato, in particolar modo, ad avvocati e CTU.
Il corso, ovviamente gratuito, che prevede simulazioni pratiche sull'utilizzo del PCT e dell'invio di una busta telematica all'ufficio giudiziario, si terrà il 14/01/2015 dalle ore 12 presso la sede UIF del Palazzo di Giustizia di Napoli.

A seguire la locandina dell'evento.