venerdì 31 gennaio 2014

La tecnopatia va dimostrata con prove certe. Sono ininfluenti le ricerche mediche (Cassazione, sentenza n. 28619/2013)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - 


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13883/2010 proposto da: G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2009 R.G.N. 140/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO; udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto 

domenica 19 gennaio 2014

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2014



Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per l'anno 2014 (Circolare INPS n. 7/2014, All. n. 4)



Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.
Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2013201420132014
Pensione ciechi civili assoluti
298,33
301,91
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
275,87
279,19
16.127,30 
16.449,85
Pensione invalidi civili totali
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione sordi
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali
275,87
279,19
4.738,63
4.795,57
Indennità mensile frequenza minori
275,87
279,19
4.738,63 
4.795,57
Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti
846,16
863,85
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento
invalidi civili totali
499,27
504,27
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordi
249,04
251,22
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
196,78
200,04
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
495,43
501,38
Nessuno
Nessuno

TRATTAMENTO MINIMO (anno 2014): €  501,37
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2013): €  495,43

A seguire il file liberamente scaricabile:

martedì 14 gennaio 2014

I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile


Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. 

Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. 

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013

Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso. 

giovedì 9 gennaio 2014

La nuova durata dell'Aspi


Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta. 
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario. 



La nuova “indennità di disoccupazione”.

L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria». 

Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. 

Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato. 

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. 
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.