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venerdì 6 settembre 2019

Indebiti assistenziali per ricoveri ospedalieri di lunga degenza


Da tutt'Italia ci arrivano notizie alquanto preoccupanti che riguardano i percettori di indennità di accompagnamento.
In particolare l’INPS sta trasmettendo delle salatissime richieste di restituzione somme a coloro che, negli anni precedenti, sono stati sottoposti a ricoveri di lunga degenza. 
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede, infatti, la sospensione dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni (leggi POST). 
Nel corso degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri ospedalieri; la ratio deriva dal fatto che l’indennità di accompagnamento è stata creata per favorire la permanenza a casa dei disabili e che quindi non avrebbe alcuna ragione di essere in caso di ricovero in istituti specializzati.
Inutile dire che la presenza dei genitori (nel caso di minori ricoverati) o di altro personale di fiducia è quasi sempre imposta dall’ospedale. 
Inoltre nel caso di minori la costante presenza dei genitori nel corso dei ricoveri ospedalieri risulta necessaria per il semplice fatto che gli stessi devono prestare il consenso ai numerosi atti sanitari, difficilmente prevedibili, che possono essere praticati in occasione di tali ricoveri. 
La giurisprudenza di legittimità da anni ha stabilito che

giovedì 25 luglio 2019

Accolto ricorso ex art. 700 cpc avverso il diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento riconosciuta su decreto di omologa. Interessante il capo relativo alla responsabilità aggravata dell'INPS ex art. 96 cpc (Tribunale Reggio Calabria, R.G. 503/2019)

Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Reggio Calabria, G.L. dr. A. Salvati, gentilmente messo a disposizione dalla collega avv. Mariarosaria Minniti.
Nel caso specifico il Tribunale ha accolto un ricorso d'urgenza, ritenedo sussistenti e motivando egregiamente la coesistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, avverso un diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento (per la carenza delle famose "spunte") riconosciuta su decreto di omologa dello stesso ufficio.
Davvero interessante e meritevole di plauso la parte in cui il Giudice valuta d'ufficio e stigmatizza la condotta extraprocessuale dell'Inps per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

Per una panoramica completa dei precedenti giurisprudenziali in tema di accompagnamento e "spunte" vi invito a cliccare sul seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 24 luglio 2019

La Cassazione torna ad esprimersi sulla questione "spunte" per l'accompagnamento: ennesima sconfitta per l'INPS (Cass., Ord. n° 19724 del 22/07/19)

A distanza di poco meno di due mesi dal primo, epocale, provvedimento (Sentenza n° 14412/2019, di cui ne abbiamo parlato compiutamente QUI), la Suprema Corte torna nuovamente a pronunciarsi sull'annosa questione del diritto all'indennità di accompagnamento nel caso in cui il medico curante abbia omesso il flag di una o entrambi le voci di non autonomia nell'invio del certificato telematico.

Con l' Ordinanza n° 19724 del 22/07/2019 la Cassazione, richiamando sic et simpliciter il principio di diritto già enunciato con la citata Sentenza 14412/2019 ha stabilito, per l'ennesima volta, che "al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione di moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa si svolga regolarmente".

Game over per l'INPS??? Ai posteri l'ardua sentenza....

Carmine Buonomo

A seguire il provvedimento, liberamente scaricabile in formato .pdf

L'indennità di accompagnamento non esclude l'idoneità alla guida



Il Ministero della Salute, con parere n. 80242290585/2016, ha precisato che nel caso di soggetti cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento la stessa non esclude automaticamente l'idoneità alla guida.


Conseguentemente, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di guida speciale che addirittura potrà anche essere rinnovata.


ll fondamento di questo chiarimento è la tipologia di patologia che da luogo al beneficio dell'indennità suddetta poichè non tutte le disabilità escludono la capacità di guida anche sotto il profilo delle presenza delle condizioni di sicurezza richieste dalla legge.


Pertanto, la Commissione Medica, incaricata della valutazione dei requisiti medico legali per la concessione del superiore beneficio, dovrà accertare caso per caso se le affezioni presenti nel soggetto inabile consentano lo stesso ad essere abilitato alla guida di veicoli.

venerdì 21 giugno 2019

Indennità di accompagnamento e irrilevanza spunte di non autonomia: prima applicazione pratica della Sentenza della Cassazione n° 14412/2019

Allego uno dei primissimi provvedimenti di merito in cui il Giudice di prime cure (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa M. Caroppoli, Sentenza n° 2956/2019) ha condannato l'INPS al pagamento dell'indennità di accompagnamento, negato in via amministrativa nonostante il favorevole decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, sulla base dell'orientamento di cui alla Sentenza della Cassazione n° 14412/2019).

Per chi non dovesse ricordarlo tale, importantissimo, precedente ha dichiarato definitivamente l'irrilevanza delle spunte di non autonomia ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (LINK all'articolo).

Ringrazio l'amico e collega avv. Luigi Barisciano per il materiale messo a  disposizione.

Carmine Buonomo

martedì 28 maggio 2019

Indennità di accompagnamento e "spunte": per la S.C. sono irrilevanti ai fini del perfezionalmento della domanda amministrativa (Cassazione, Sentenza n° 14412/2019)


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle voci di non autonomia non determina l'improcedibilità della domanda.
Per la Suprema Corte non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

giovedì 16 maggio 2019

In base alla normativa vigente deve escludersi che particolari "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa di accompagnamento (Corte Appello Napoli, Sentenza 2196/2019)

Ho il piacere di postare questo importantissimo precedente della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Faggiano e Sara Santochirico, in cui il collegio prima fa un completo excursus storico delle normative disciplinanti le modalità di invio delle domande di invalidità civile e, all'esito, conclude appunto che in base a quella vigente deve escludersi che particolari e precise "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amminsitrativa di accompagnamento.

Nell'ottimistica speranza che anche questa pronuncia possa servire a fissare un ulteriore punto fermo sull'argomento accompagnamento e "spunte" (al seguente LINK la raccolta completa di giurisprudenza) vi saluto con affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 10 maggio 2019

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1754/2019)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, il sempre impeccabile dott. Giovanni Andrea Rippa, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che - tra le altre cose - non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione.

Altro precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord del medesimo tenore, a firma della d.ssa F. Colameo, è rinvenibile QUI 

Carmine Buonomo

martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

venerdì 15 marzo 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento e decadenza azione giudiziaria) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 52/2019)

In un mio precedente articolo segnalavo il messaggio INPS n° 968/2018 nel quale l'Istituto (vergognosamente) conclude che "indipendentemente dai predetti oneri processuali (eccezioni nella memoria di costituzione e giudizio di merito post dissenso), i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici".

In pratica l'INPS, con immenso rispetto del ruolo della magistratura (e questo vorrei farlo notare a chi per partito preso si erge a paladino dell’ente pubblico), dichiara espressamente che se il giudice ha ritenuto infondate le proprie eccezioni, il relativo provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Istituto sarà considerato “carta igienica” e quindi al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i conseguenziali costi a carico della collettività. 

Orbene su quest'ultimo aspetto vi segnalo un altro interessantissimo precedente reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio presso il Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. G.A. Rippa, dove l'INPS negava la liquidazione della prestazione connessa al requisito accertato con decreto di omologa sia per l’assenza della famosa "spunta" per l'accompagnamento, sia per la presunta decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che la parte avrebbe presentato il giudizio oltre il termine semestrale concesso per legge.

Inutile dire che l'attento magistrato ha ovviamente disatteso le eccezioni dell'INPS ed ha condannato l'istituto convenuto al pagamento della prestazione con una condanna alle spese di giudizio davvero esemplare.

Altri precedenti del medesimo tenore, resi in giudizi sempre patrocinati dal nostro studio, li troverete ai seguenti link:

Carmine Buonomo




lunedì 4 marzo 2019

La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)



Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774

Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)

Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale. 

Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.

La questione viene quindi rimessa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.

Corte di Cassazione-Sentenze Web


link all'ordinanza 14764/2018

link all'ordinanza 5773/2019

link all'ordinanza 5774/2019


venerdì 18 gennaio 2019

L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (Sentenza 4238/2018)

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 4238/2018, R.G. 15803/2017) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS (che negava la liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa per la mancanza della famosa "spunta"), accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Il Giudice conclude che "L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non sollevate nel giudizio per ATPO che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso ex art. 445bis, co. 4 cpc e quindi con il successivo ricorso ex art. 445 bis, co. 6 cpc; nè potrebbe riproporre in sede di giudizio di condanna al pagamento dei ratei, eccezioni già sollevate nel giudizio di ATPO e nello stesso superati".

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Altri provvedimenti del medesimo tenore del Tribunale di Napoli Nord, a firma della d.ssa S. Coppo e della d.ssa F. Colameo sempre in giudizi patrocinati dal nostro studio,  li troverete QUI e QUI


Carmine Buonomo

mercoledì 2 gennaio 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 3465/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.


Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistita del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non avesse provveduto a sollevare la relativa eccezione con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 3465/2018, R.G. 503/2018), la d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Un precedente procedimento del medesimo tenore, a firma della d.ssa S. Coppo, sempre del Tribunale di Napoli Nord lo troverete QUI

Carmine Buonomo

mercoledì 19 settembre 2018

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2042/2018)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, la sempre impeccabile d.ssa Fabiana Colameo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione. 

Carmine Buonomo

martedì 7 agosto 2018

Raccolta giurisprudenziale sull'irrilevanza delle spunte di non autonomia per l'indennità di accompagnamento (articolo in continuo aggiornamento)


Vista la continua evoluzione giurisprudenziale e, facendo seguito alle richieste di numerosi amici e colleghi che mi chiedevano un elenco completo dei provvedimenti fino ad oggi adottati, ritenendo di fare cosa gradita ho raccolto in questa pagina tutta la giurisprudenza rinvenibile sull'argomento.

Ovviamente l'elenco verrà aggiornato di volta in volta con eventuali nuovi provvedimenti.

Per quanto invece riguarda la questione della mancata liquidazione dell'indennità di accompagnamento successiva all'emissione del decreto di omologa, vi invito a leggere questi interessantissimi precedenti delle d.sse S. Coppo, F. Colameo, R. Pacelli e M. Caroppoli del Tribunale di Napoli Nord: (LINK1 - LINK2 - LINK3 - LINK4), nonchè del dott. Salvati del Tribunale di Reggio Calabria (accoglimento art. 700 - LINK5)

Carmine Buonomo



IMPORTANTISSIMO!!!!       SENTENZA   CORTE CASSAZIONE N° 14412/2019
                                       ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N° 19724/2019
                                       ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N° 25804/2019



ARTICOLO AVV. MARIA PAOLA MONTI DEL FORO DI ROMA: LINK

G.Rel dott. Barletta (Sentenza n° 2196/2019): LINK
G.Rel. dott. Chiriaco (Sentenza n° 5307/2014): LINK

G.L. dott. Lauro (Ordinanza R.G. n° 19275/2017) : LINK
G.L. d.ssa Barbato: LINK
G.L. d.ssa Gaudiano: LINK

G.L. dott. Mimmo (Ordinanza R.G. n° 16072/2018): LINK
G.L. dott. Luna (1): LINK
G.L. dott. Luna (2) (Ordinanza R.G. n° 7056/2014): LINK
G.L. d.ssa Vincenzi:  LINK

G.L. d.ssa Pastore (Sentenza n° 1456/2017): LINK

G.L. dott. Rippa (Sentenza 1754/2019): LINK
(rigetto ricorso in opposizione post dissenso proposto dall'INPS)
G.L. d.ssa Colameo (Sentenza n° 2042/2018): LINK
(rigetto ricorso in opposizione post dissenso proposto dall'INPS)
G.L. dott. Avolio (Sentenza n° 233/2017): LINK


G.L. d.ssa Di Palma (Ordinanza R.G. n° 4215/2017)LINK

G.L. d.ssa Gualtieri: LINK
G.O.P. d.ssa La Ricca (Ordinanza R.G. n° 1170/2017): LINK

G.L. dott. Di Benedetto (Ordinanza R.G. n° 1584/2017): LINK

Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania per l'interessante precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

venerdì 3 agosto 2018

Anche per il Tribunale di Roma è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento

Ringrazio il collega avv. Vincenzo Calarco del foro di Roma per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

E' particolarmente degna di nota la parte dell'ordinanza in cui il Giudice, pur menzionando la recentissima sentenza della Cassazione n° 14764 del 7 giugno 2018, statuisce insindacabilmente la nomina del CTU pure in assenza di spunta delle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo


Anche per il Tribunale di Nola è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento (Ordinanza G.L. d.ssa F. Di Palma, RG 4215/17)

Ringrazio la collega avv. Marianna Benincasa del foro di Nola per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Altri provvedimenti del medesimo tenore, li troverete QUI.

Carmine Buonomo

mercoledì 11 luglio 2018

Sempre sulle fatidiche crocette...

Condivido l'interessantissimo articolo pubblicato sulla Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" dall'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio Legale Zurolo e Monti di Roma.
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Anche nell'imperversare delle reazioni negative alla sentenza apparentemente restrittiva della Cassazione (Cass. n. 14764/2018) in tema di domanda di indennità di accompagnamento, si resta convinti della bontà delle argomentazioni a sostegno della non necessità di selezionare, nel certificato medico telematico, una delle due opzioni di non autosufficienza.

Si pubblica l'ordinanza della Dott. Amalia Savignano della sezione lavoro del Tribunale di Roma, la quale assume a fondamento della propria decisione di procedere comunque alla nomina del CTU, la inequivocabile circostanza che la legge prevede esclusivamente l'indicazione, nel certificato allegato alla domanda, della natura delle infermità invalidanti.
Si segnala inoltre che la Suprema Corte non si è soffermata sulle modalità di presentazione della domanda, vero punto focale della vicenda, ma si è limitata a statuire che l'azione giudiziaria, per ottenere l'indennità in parola, debba essere preceduta da una domanda amministrativa.

Si allegano altresì i due modelli di domanda precedenti a quello telematico, attualmente vigente, nonché un necessario excursus legislativo accompagnato da nostre considerazioni in merito, speriamo utili a delineare il quadro normativo.