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giovedì 29 settembre 2022

Nuovo bonus 150 euro anche agli invalidi civili. Requisiti e beneficiari



Il decreto Aiuti ter (D.L. 114/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, agli articoli 18 e 19 ha introdotto un nuovo bonus di 150 euro riservato ad alcune categorie di pensionati e lavoratori. 
Si tratta di una erogazione una tantum che verrà elargita nel mese di novembre e, appunto, per una sola volta. 

BENEFICIARI PENSIONATI

All’articolo 19 vengono specificati i requisiti di accesso al beneficio da parte dei pensionati 
Per quest'ultimi, è previsto un bonus di 150 euro, erogato una tantum, a persone residenti in Italia che, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, siano titolari di:
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
- pensione o assegno sociale,
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
- trattamenti di accompagnamento alla pensione,
che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
· i trattamenti di fine rapporto,
· il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus...

giovedì 24 settembre 2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” agli inabili civili, sordi o ciechi assoluti nonchè inabili ex L. 222/84 (Circolare INPS n° 107 del 23/09/2020)


La
sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Pertanto a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, nonchè titolari di pensione di inabilità ex L.222/84 è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per tredici mensilità.

REQUISITI REDDITUALI:

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63 (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere, contemporaneamente:

  1)   redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63;
 2) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



giovedì 27 aprile 2017

Prestazioni assistenziali collegate a limiti reddituali: la casa non e' più reddito (Circolare Inps n° 74/2017)



La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
 
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. 

E fornisce, l'Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. 

Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. 

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.


venerdì 9 gennaio 2015

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1 (Allegato n. 3).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201420152014
Pensione ciechi civili assoluti302,53301,6216.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili parziali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione invalidi civili totali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione sordi279,75278,9116.532,1016.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali279,75278,914.805,194.790,76
Indennità mensile frequenza minori279,75278,914.805,19 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70863,85NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali508,55504,07NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi253,26251,22NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15200,04NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39500,88NessunoNessuno

La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.

La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).

Fonte: Handylex.org

mercoledì 26 febbraio 2014

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo

Sull'annosa questione sulla compatibilità tra pensione per cecità civile e reddito da lavoro, allego un interessantissimo precedente, gentilmente inviatomi dal collega avv. Antonio Tota del Foro di Foggia.

Sull'argomento, troverete altri precedenti della Cassazione (in particolare a Sezioni Unite) al seguente LINK.


mercoledì 5 dicembre 2012

Indennità di accompagnamento e pensione per ciechi civili assoluti: via libera alla cumulabilità se le patologie sono differenti (Cassazione, Sez. VI, Sentenza n° 11912/2012)



Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

martedì 6 novembre 2012

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo (Cass, Sez. Lav., n. 15646/2012 - Cass. Sez. Un., n. 3814/2005).



Per regola previdenziale ormai consolidata, il diritto del non vedente al mantenimento della pensione di invalidità civile erogata ex l. 66/1962 viene subordinato alla persistenza del requisito reddituale previsto, in via generale, per tutti i trattamenti assistenziali di invalidità civile e, conseguentemente, revocato nel caso in cui tale requisito venga meno a causa dell'attività lavorativa intrapresa dall'invalido.

E ciò, nonostante precise norme di legge, ossia gli artt. 68 l. 153/1969 e 8 del d.l. n. 463 del 1983, tuttora in vigore, prevedano espressamente che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione di invalidità viene soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti previsti dalla legge), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa", e sebbene la S.C., con pronuncia a Sezioni Unite n. 3814/2005, abbia espressamente confermato la piena vigenza tale eccezionale previsione, chiarendone, poi, limiti e portata normativa con la recente pronuncia n. 15646 del 18 settembre 2012.

Obiettivi di spending review autoritativamente attuati in ambito assistenziale ed in danno di una delle più deboli fasce sociali del Paese, quale quella dei non vedenti? Sicuramente. 

Bisogna, però, riconoscere che l'INPS ha sinora agito con il conforto della prevalente giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che la regola dell'irrilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità ai non vedenti riguarderebbe unicamente le pensioni erogate in regime obbligatorio (o contributivo) ex l. n. 222/1984 e, quindi, non consentirebbe di ravvisare, nel combinato disposto di cui ai sopra menzionati artt. 68 l. 153/1969 e 8 l. 463/1983, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale dei soggetti affetti da tale particolare tipo di invalidità, estensibile anche ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile (Cfr. Corte di Appello di Firenze Sez. lav., 27 maggio 2011, n. 622; Corte di Appello di Roma,26/01/2009, n.1574/2008; Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav., n. 8478/10 del 17/12/2010; Trib. Napoli, Sez. Lav. n. 3175/08 del 12/11/2008; Tribunale Avellino, Sez. Lav., n. 789/10 del 31/03/2010; Corte di Appello di Salerno, Sez. Lav. n. 712/07 del 07/03/2007).