venerdì 18 gennaio 2019

L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (Sentenza 4238/2018)

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 4238/2018, R.G. 15803/2017) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS (che negava la liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa per la mancanza della famosa "spunta"), accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Il Giudice conclude che "L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non sollevate nel giudizio per ATPO che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso ex art. 445bis, co. 4 cpc e quindi con il successivo ricorso ex art. 445 bis, co. 6 cpc; nè potrebbe riproporre in sede di giudizio di condanna al pagamento dei ratei, eccezioni già sollevate nel giudizio di ATPO e nello stesso superati".

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Altri provvedimenti del medesimo tenore del Tribunale di Napoli Nord, a firma della d.ssa S. Coppo e della d.ssa F. Colameo sempre in giudizi patrocinati dal nostro studio,  li troverete QUI e QUI


Carmine Buonomo







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