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lunedì 28 febbraio 2022

L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)

Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.

Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue: 

" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".

A seguire il link al provvedimento.

mercoledì 23 febbraio 2022

Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)



Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per la gentile segnalazione e soprattutto per il commento alla Sentenza, rinvenibile sul gruppo Facebook "UIF Napoli Nord: osservatorio previdenziale".

Risoluzione di contrasti e nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione di CTU senza il vincolo delle previe "osservazioni", direttamente in comparsa conclusionale (o note autorizzate per noi) o in appello (o in giudizio di opposizione ad ATPO per noi), purché le contestazioni attengano a questioni scientifiche e/o valutative e non a vizi del procedimento (per non eludere l'onere della contestazione nel primo atto difensivo ex art. 157 cpc sulle nullità relative).

Al capo "19" ci sono i 3 principi di diritto in tema di contestazioni alle CTU:

"Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

mercoledì 3 febbraio 2021

Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.

Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).

La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".

Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".  

Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.

Buona lettura.    

Carmine Buonomo

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

martedì 22 maggio 2018

E' ammissibile il giudizio di merito non preceduto da osservazioni critiche alla CTU impugnata (Cassazione, ordinanza 5796/2018)


Il mancato invio di osservazioni critiche alla CTU negativa non pregiudica la trasmissione dell'atto di dissenso e la proposizione del successivo ricorso di merito (Cassazione ordinanza n° 5796/2018, massima non ufficiale).

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'interessantissima segnalazione.