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lunedì 29 maggio 2023

Nuovi limiti reddito 2023 per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale

A distanza di circa tre settimane dal precedente provvedimento, cambia la soglia di reddito per accedere al patrocinio gratuito 2023.

E’ stato firmato un nuovo decreto lo scorso 10 maggio, che annuncia un nuovo adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La nuova soglia, pari ad € 12.838,01 è stata adeguata al nuovo balzo dell’inflazione, che richiede ora di innalzare ancora un po’ i limiti fissati poco più di un mese fa.

Era infatti approdato in Gazzetta solo il 21 aprile il decreto che fissava i nuovi limiti per il diritto alla difesa gratuita a spese dello Stato.

Si trattava del Decreto 3 febbraio 2023 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 aprile 2023 “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Questo provvedimento fissava la soglia a 11.734,93 euro, decisa in base alla variazione Istat degli indici al consumo.

Ora però cambia tutto di nuovo: una notizia pubblicata sul portale GNews del Ministero della Giustizia annuncia la firma del nuovo decreto con un nuovo e definitivo limite di reddito: questo è stato elevato a € 12.838,01 in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato.

SOCCOMBENZA: € 12.838,01 x 2 = € 25.676,02 

(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex Cassazione, ordinanza n° 22345/2016)

CONTR. UNIFICATO: € 12.838,01 x 3 = € 38.514,03

Importante precisazione: l'indennità di accompagnamento "non fa reddito" ai fini del suddetto calcolo, come stabilito dalla Cassazione, con Sentenza n. 26302/2018 (LINK)


Carmine Buonomo




giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo