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venerdì 28 aprile 2023

Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità


L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.



martedì 19 luglio 2022

Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.

Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.

L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.

Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf 

Buona lettura

Carmine Buonomo

mercoledì 4 maggio 2016

Facsimile UNEP verbale di pignoramento presso terzi

Sperando di fare cosa gradita, allego modello di verbale di pignoramento presso terzi, aggiornato alle ultime modifiche normative ed in particolare al D.L. 59/2016.

Il verbale che, in teoria, sarebbe di competenza dell'U.N.E.P. (ma che, per consuetudine, predisponiamo noi), va inserito in calce al nostro atto di citazione. 

Carmine Buonomo

mercoledì 28 ottobre 2015

Pignoramento presso terzi: dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. cpc da notificare al debitore e al terzo

Il D.L. 132/2014, convertito con modifiche con Legge n° 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. cpc in base al quale il creditore che, nei termini di legge (e quindi 30 giorni dalla restituzione dell'atto notificato), non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
A seguire il relativo facsimile.
Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

sabato 14 febbraio 2015

Iscrizione telematica dei pignoramenti presso terzi ed apposizione dell'hash alle copie conformi secondo le specifiche tecniche del DPCM 13/11/2014


Come sicuramente tutti voi saprete, il D.L. 132/2014 ha introdotto significative novità nelle modalità operative delle procedure esecutive in generale e di quelle mobiliari presso terzi in particolare di cui intendo parlare in questa sede. 


Precisamente il quarto comma dell'art. 543 cpc (esecuzioni mobiliari presso terzi), è stato sostituito dal seguente: "Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Come armonizzare quest'importante innovazione legislativa a quella, relativa al PCT, che prevede che i predetti depositi dovranno effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 31 marzo 2015? 

E ancora, dal momento che è prescritto che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo il difensore deposita, attestandone la conformità agli originali, le copie dell'atto di citazione, del titolo e dell'atto di precetto (articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, cpc), come far convivere questa disciplina e quella prevista dal DPCM 13/11/14 di cui ho parlato QUI?

L'avv. Nicola Gargano, in un interessantissimo articolo che troverete QUI, ha osservato giustamente che... "Cresce dunque il potere di certificazione dei legali che potranno attestare la conformità all’originale delle copie informatiche dei documenti allegati al deposito telematico del pignoramento, a mio avviso semplicemente inserendo tale attestazione nell’indice o nella nota di deposito che allegheremo come atto principale in corrispondenza di ogni documento".

La geniale intuizione del collega Gargano, che avevo abbracciato con entusiasmo anche io QUI predisponendo una nota di deposito del p.p.t. con un'unica attestazione di conformità, e che poteva tranquillamente essere utilizzata fino a pochi giorni or sono, purtroppo crea non pochi problemi per le dichiarazioni di conformità predisposte a partire dall'11/02/2015, giorno in cui è formalmente entrato in vigore il DPCM 13/11/14 che, all'art. 4, ha portato con sè l'annosa questione dell'hash e del riferimento temporale per la dichiarazione di conformità dei files derivanti da scansione. 

In sintesi, come sarà possibile risolvere il problema dell'iscrizione telematica dei p.p.t. provvedendo contemporaneamente ad attestare la conformità dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto secondo le specifiche del DPCM 13/11/14?

mercoledì 9 gennaio 2013

Pignoramento presso terzi: come cambia dal 2013



La legge di stabilità 2013 ha modificato il codice di procedura civile (articoli 548 e 549 cpc) nella parte relativa ai pignoramenti presso terzi: per tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1 gennaio 2013, quando il pignoramento riguarda somme derivanti da rapporto di lavoro, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente.



Invece, per i pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro, il Giudice dell’esecuzione si limiterà a fissare una seconda e nuova udienza a cui il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità. In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, anche in questo caso il credito si riterrà non contestato e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente.

Nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste vengono risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile. Tale ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

La legge infine prevede che occorre indicare l’indirizzo della PEC per il creditore procedente nell’atto di pignoramento. Il terzo, a sua volta, ha la possibilità di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata.

Le nuove norme dovrebbero ridurre la mole di giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.

A seguire il testo degli articoli modificati: