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martedì 15 dicembre 2020

Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.

Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.

L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.

Carmine Buonomo 

venerdì 9 ottobre 2020

Indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari: sono irripetibili le somme percepite in buona fede se il verbale di revisione non è mai stato notificato (Tribunale Della Spezia, Sentenza n° 61/2020)


Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale Della Spezia (Sentenza n° 61/2020, G.L. dott. Giampiero Panico), gentilmente condiviso dalla collega avv. Dina Fedi.

Nel caso specifico si controverteva su un ingentissimo indebito assistenziale (oltre € 74.000), scaturito da una mancata conferma dei requisiti sanitari a seguito di visita di revisione.
L'INPS, nonostante la previsione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con ordinanza n° 448/2000) - che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione dei benefici e la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla visita di verifica nei successivi 90 giorni - aveva continuato a pagare ugualmente la prestazione per oltre 8 anni.
Inoltre era particolarmente evidente la buona fede della percipiente visto che il verbale di revisione non le era mai stato notificato nè l'INPS si era mai attivato per sospendere e/o revocare il pagamento delle provvidenze economiche.

Particolarmente interessante e meritevole di plauso è anche la liquidazione dei compensi di causa (seppur compensati per 1/2 per la complessità del quadro normativo) certosinamente calcolata sulla base dei parametri forensi ex D.M. 55/2014.

Carmine Buonomo

giovedì 5 dicembre 2013

Il pensionato in buona fede deve restituire eventuali maggiori somme percepite dall'INPDAP?


"Ripetibilità" o "irripetibilità" dell'indebito pensionistico accertato in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo.


La Magistratura Contabile (Corte dei Conti -Sez.Giur.le Toscana - 3 ottobre 2012, n.453) affronta tale tema, operando preliminarmente una ricognizione giurisprudenziale di precedenti orientamenti delle sezioni riunite della Corte dei Conti, sul tema dell’irripetibilità dell’indebito pensionistico, citando un primo orientamento di segno negativo (sent. Nr.1/QM 14/01/1999) notevolmente attenuato dalla successiva pronuncia (nr.7/QM del 7/07/2007) dove è stato ribadito che la sussistenza di elementi quali: l’allungamento dei termini procedimentali dell’azione amministrativa fissati dalla L.241/1990 unitamente alla buona fede del destinatario del provvedimento (ovvero nella specie del pensionato), la proposizione da parte dell’Ente Previdenziale Pubblico (INPDAP) della rispettiva azione diretta al recupero di somme corrisposte senza causa, sarebbe inopportuna e/o ingiustificata e come tale illegittima.