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lunedì 22 febbraio 2021

Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)

Con la Sentenza n° 4500/2020, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia nuovamente sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre ineccepibile dott.ssa Raffaella Paesano conclude che il dies a quo del suddetto termine decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Su entrambi i punti segnalo l’ennesimo, recentissimo, provvedimento della Suprema Corte (CASSAZIONE, ORDINANZA n° 3409/2021) che, sulla scia delle proprie precedenti pronunce, ribadisce che il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e di conseguenza rigetta la tesi INPS sulla condotta dolosa o evasiva per omessa compilazione del quadro RR.

Carmine Buonomo

mercoledì 20 novembre 2019

Gestione separata INPS: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4134/2019)

Con la Sentenza n° 4134/2019, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre encomiabile dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, cui va il nostro più sentito ringraziamento per essere stata tra i primi magistrati ad affrontare la questione dolo/mancata compilazione quadro RR del modello UNICO, dopo aver effettuato un'interessantissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, conclude che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Carmine Buonomo

giovedì 8 novembre 2018

Avvocati ed Operazione Poseidone INPS (Cassazione, Sentenza n° 27950/2018)

È finita l'Operazione POSEIDONE.

Una "piccola" vittoria in Corte di Cassazione.



Sentenza n° 27950/2018 su "Gestione Separata c/ Avvocati" in ordine alla PRESCRIZIONE, che NON decorre - come sostiene l'Inps - dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì, come abbiamo sempre sostenuto noi, dal momento della scadenza prevista nella legge.

Sentenza "SALVA TUTTI" (ingegneri, architetti, avvocati, dottori commercialisti...) perché TUTTI GLI AVVISI sono prescritti.

Ciò che invece è EVIDENTE è il danno erariale. Per il quale mi auguro vengano puniti i diretti responsabili e non i cittadini.

Ps. LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È RILEVABILE EX OFFICIO, quindi potete rilevarla o "farla rilevare" in ogni stato e grado del giudizio (perciò, non credeteci se vi dicono che siete decaduti dall'eccezione oppure che è un ultrapetitum).

... E festeggiate!!! 

Ringrazio le amiche e colleghe Ilaria Gadaleta (cui va attribuito il suddetto commento), Anna Artellino, Rosaria Artellino e Caterina Granata per l'immane sforzo profuso a favore della categoria nell'epica battaglia contro l'INPS e per non aver mollato mai, nemmeno nei momenti più difficili.

P.S. Altro contributo della Cassazione sull'argomento lo troverete QUI, ma in questo caso non si parlava espressamente di avvocati.