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giovedì 1 agosto 2013

Indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione: esonero dalle visite di revisione e di controllo (art. 6, comma 3, Legge80/2006 e D.M. 02/08/2''7)


Sono già sei anni che è stato emanato il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute individuando l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità ed è attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Art. 6, comma 3 della Legge 9 Marzo 2006, n. 80:

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Pertanto, le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

Riferimenti normativi:

Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.