Visualizzazione post con etichetta INAIL. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta INAIL. Mostra tutti i post

martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo 

martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo

mercoledì 21 settembre 2016

Inserimento PEC univoca INAIL nel RegistroPPAA


Tutti voi ricorderete che, a far data dall'agosto 2014, a causa di una insensata modifica normativa, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) era divenuto inutilizzabile come registro per le notifiche in proprio a mezzo PEC (link all'articolo).

A seguito di tale innovazione legislativa, unico registro valido da cui poter estrapolare gli indirizzi PEC per la notifica alle amministrazioni pubbliche risultava il cosiddetto "RegistroPPAA" consultabile, previa autenticazione, dall Portale dei Servizi Telematici (PST).

Inutile dire che, in mancanza di una sanzione certa, pochissime amministrazioni hanno comunicato la propria PEC al registroPPAA con la conseguenza che, soprattutto per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, fino ad oggi non è stato possibile procedere con la notifica telematica.

Specifico che, ad oggi, l'INPS non ha ancora provveduto a comunicare la propria PEC univoca al registro; la conseguenza dell'inerzia dell'Istituto è che i costi delle notifiche cartacee, in quanto esenti per materia, gravano ancora totalmente a carico della collettività.

In data odierna ho invece scoperto, con immensa soddisfazione, che l'INAIL si è premurato di comunicare la propria PEC univoca al RegistroPPAA e quindi, solo nei confronti di quest'ultimo, si potrà regolarmente procedere con la notifica telematica.

                             


L'indirizzo PEC pubblico dell'INAIL è pertanto:

Inutile ribadire che, qualora vogliate invece notificare ad un procuratore costituito INPS o INAIL,  la notifica PEC è sempre possibile, dal momento che per legge tutti (o quasi) gli indirizzi dei professionisti sono rinvenibili sul c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile, sempre previa autenticazione, sul Portale dei Servizi Telematici.     

Carmine Buonomo

venerdì 31 gennaio 2014

La tecnopatia va dimostrata con prove certe. Sono ininfluenti le ricerche mediche (Cassazione, sentenza n. 28619/2013)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - 


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13883/2010 proposto da: G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2009 R.G.N. 140/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO; udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto 

martedì 26 novembre 2013

Assegno di incollocabilità INAIL (D.P.R. n. 1124/1965)


NATURA 
Economica.
Non soggetta a tassazione IRPEF.

REQUISITI 
• età non superiore a 65 anni;
• impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
• grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
• grado di menomazione dell’integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

DECORRENZA
Un mese dopo la presentazione della richiesta.
DURATA
Fino al compimento dei 65 anni, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

COME SI OTTIENE
Su richiesta del lavoratore assicurato alla Sede INAIL di appartenenza.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità.
Nel caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta.
Accertati i requisiti amministrativi, il Centro medico legale della Sede verificherà, con apposita visita medica dell’assicurato, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.
In caso di esito positivo, la Sede comunicherà all’assicurato che la sua richiesta di erogazione dell’assegno di incollocabilità è stata accolta.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la Sede specificherà all’interessato le motivazioni a mezzo posta.

IMPORTO 
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.