Visualizzazione post con etichetta Visita di revisione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Visita di revisione. Mostra tutti i post

mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

mercoledì 8 gennaio 2020

In caso di soppressione di prestazione assistenziale riconosciuta su precedente giudicato, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa tra la precedente condizione e quella attuale (Cassazione, Sentenza n. 26090/2019)


Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguita in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate (così Cass. n. 12674 del 2003, cui ha dato seguito Cass. n. 5424 del 2006); 

Ringrazio, come sempre, l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizone.


giovedì 12 dicembre 2019

Anche la Puglia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale di revisione sanitaria = obbligo nuova domanda" (Trib. Bari, ordinanza del 03/12/2019)

Si susseguono inesorabilmente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani, nel rigettare la strampalata eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale, provvedono alla nomina del CTU. 

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 che in un primo momento era stata erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo il Tribunale di Napoli Nord (LINK) è il Tribunale di Bari in persona del dr. Giuseppe Lagioia, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Luigi Francesco De Cesare dell'omonimo foro.

Buona lettura,

Carmine Buonomo

mercoledì 11 dicembre 2019

Il verbale di revisione sanitaria è sempre impugnabile in giudizio e non è richiesta la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Trib. Napoli Nord, ordinanza del 10/12/2019)


Facendo seguito ai miei precedenti articoli che troverete QUI, QUI e QUI, ho il piacere di postare un importantissimo provvedimento, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Alberto Messina, nel quale la sempre impeccabile d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord,  per la prima volta in Italia fornisce finalmente una cristallina ricostruzione logico giuridica sull'annosa questione "verbale di revisione / nuova domanda", anche alla luce della recentissima Sentenza della Cassazione n° 28445/20189, erroneamente e frettolosamente sbandierata dall'INPS come propria vittoria giudiziaria.

Nel provvedimento la d.ssa Cucinella - anche sulla base di quanto stabilito dalla S.C. - chiarisce l'importantissima distinzione tra verbale sanitario di revisione ed il (successivo ed eventuale) provvedimento di revoca, che l'INPS ha vergognosamente provato in tutti i modi a far passare in giudizio come un'unica cosa: a tutto ciò è seguito ovviamente il rinvio ad una successiva udienza per la nomina del CTU. 

Visto che la questione purtroppo è ancora controversa in parecchi fori italiani, invito i colleghi a stampare e a portare sempre con sè in udienza questa illuminante ordinanza, oltre alla scansione dei tre provvedimenti (verbale sanitario, sospensione del pagamento e revoca della prestazione) per farne capire all'interlocutore di turno le relative differenze, soprattutto grafiche, e quindi l'inconsistenza dell’eccezione sollevata dall'Istituto.

Troverete i files in formato .pdf, liberamente scaricabili, alla fine del post. 
  
Buona lettura

Carmine Buonomo

AGGIORNAMENTO 12/12/2019: ORDINANZA TRIBUNALE BARI

martedì 15 ottobre 2019

Revisione negativa prestazione riconosciuta su giudicato: nel provvedimento definitivo vanno trascritte le conclusioni del difensore (Cassazione, ord. n° 26090/19)

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'interessantissimo precedente condiviso.

In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).

E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).

Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.


Carmine Buonomo